Se nasci avvocato regionale resti (solo) avvocato regionale

Se nasci avvocato regionale resti (solo) avvocato regionale

Corte costituzionale – 22 maggio 2013 n. 91 – Pres. Gallo, Est. Cartabia – A.A. ed altri (avv. Biamonte) c. Regione Campania (avv. Caravita di Toritto) e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (avv. Satta Flores) – (Ord.za TAR Campania 12 luglio 2011 n. 249).

1. – Pubblico impiego – Avvocati – Regione Campania – Art. 29 L. reg. n. 1 del 2009 – Avvocatura regionale – Abilitazione al patrocinio anche per enti strumentali e società regionali – Contrasto con art. 117 comma 3 Cost. – Configurabilità.

1.- E’ incostituzionale, con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia delle professioni, l’art. 29 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009), che abilita l’avvocatura regionale (in deroga all’ordinamento professionale forense che impone agli avvocati iscritti nell’elenco speciale di difendere solo le cause del proprio Ente) a svolgere attività di consulenza ed a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione nonchè le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall’altro, per regolare, in particolare, le modalità attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale, quantificando anche i relativi oneri; infatti, la disciplina delle professioni è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina solo di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Leave a Reply