Sul rimborso delle spese legali a dipendente pubblico assolto in sede penale

Sul rimborso delle spese legali a dipendente pubblico assolto in sede penale

T.A.R. Campania – VI Sez. – 22 novembre 2011 n. 5450 – Pres. Conti, Est. Monaciliuni – O.L. (avv. Fatigati) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra gen. Stato).

1.- Pubblico impiego – Dipendenti statali – Rimborso spese legali – Art. 18 D.L. n. 67 del 1997 – A seguito di assoluzione ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c.p.p. – Diniego – Legittimità.

1.- Legittimamente la P.A. nega il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997 n. 135 (secondo cui “le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato …”) nel caso in cui l’assoluzione del dipendente pubblico sia intervenuta ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., cioè aderendo ai canoni processualpenalistici in dubio pro reo e del favor rei; tale assoluzione, infatti, non ha eliminato una situazione processuale di insufficienza o contraddittorietà della prova, e dunque non ha escluso la responsabilità dell’imputato, come invece richiesto dall’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67.

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