Sul rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione

Sul rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione

CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 30 aprile 2010 n. 10507 – Pres. Carbone – Est. Mazziotti Di Celso – C.R.I.L. (avv.ti Franco e Ricciardi) c. Comune di Roma (avv. Murra).

1. – Competenza e giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Art. 37 Cod. proc. civ. – Interpretazione – Principi di economia processuale e ragionevole durata del processo – Assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza.

2. – Competenza e giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Impugnazioni – Rilievo d’ufficio – Limiti.

1. – L’interpretazione dell’art. 37 Cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo” deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli; all’esito di questa nuova interpretazione della norma, volta a delineare l’ambito applicativo della stessa in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 Cod. proc. civ.. (non oltre la prima udienza di trattazione); 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

2. – Il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es. per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito; pertanto, da questo principio discende che allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando specificamente la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

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