Condono edilizio

Condono edilizio

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 14 aprile 2010 n. 2090 – Pres. Maruotti – Est. Zaccardi – P. R. (avv.ti Crisci e Malincolico) c. Comune di Roma (avv. Murra) ed altri (n.c.).

 1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Diniego – Ristrutturazione – Esecuzione in data successiva a quella utile per il condono – Legittimità.

 1. – E’ legittimo il diniego di condono edilizio in presenza della ristrutturazione di una preesistente struttura precaria (gazebo) con la sua trasformazione in un locale abitabile, quando l’esecuzione di tale opera sia avvenuta in data successiva a quella utile per ottenere la sanatoria. (Nella specie, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con la quale il TAR Lazio ha respinto due ricorsi presentati dalla parte privata, l’uno per l’annullamento della determinazione dirigenziale del diniego di condono edilizio e l’altro per l’annullamento della determinazione dirigenziale con la quale era stata disposta la demolizione d’ufficio del manufatto abusivamente realizzato presso un immobile situato nel centro storico di Roma. Per il giudice di prime cure, la struttura edilizia non era esistente al 31 dicembre 2003 ovvero alla data ultima utile per potersi avvalere del condono di cui al D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. n. 326 del 24 novembre 2003; tale circostanza, pertanto, ha reso inevitabile da parte dell’Amministrazione l’applicazione del regime previsto per le domande di condono dolosamente infedeli, così che, preso atto della novità del manufatto rispetto a quello preesistente, ne aveva ordinato la demolizione).

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