Parere – Edilizia ed urbanistica

Parere – Edilizia ed urbanistica

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in proprietà – Successiva alienazione – Divieto entro un determinato periodo di tempo – Ratio.

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in proprietà – Successiva alienazione – Divieto entro un determinato periodo di tempo – Violazione – Nullità del contratto.

1. – Il vincolo di inalienabilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica prima del decorso di un determinato periodo di tempo (nella specie, 20 anni) vuole evitare che il privato assegnatario, ancorché divenuto proprietario, possa alienare o locare il bene in regime di libero mercato, appropriandosi così della differenza intercorrente fra il prezzo agevolato a suo tempo corrisposto per l’assegnazione del bene ed il valore di mercato che l’alloggio assume se considerato libero da qualunque vincolo e liberamente alienabile o locabile, operando in definitiva una vera e propria speculazione; sembra infatti sommamente ingiusto che dopo aver contribuito, con denaro pubblico, alla costruzione dei beni in argomento, erogando indennità di espropriazione di ammontare inferiore ai prezzi di mercato (con ciò coartando la libera disponibilità dei beni da parte di alcuni cittadini proprietari delle aree), dopo avere sostenuto o contribuito ai costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo, si debba poi disperdere l’economia conseguita a solo ed esclusivo vantaggio di assegnatari, le cui condizioni economiche possono, tra l’altro, essere radicalmente mutate tra il momento dell’assegnazione e quello della vendita.

2. Il contratto con il quale l’assegnatario di un alloggio di cooperativa edilizia, fruente del concorso o contributo statale, aliena l’immobile o si impegna a stipulare l’atto di trasferimento dello stesso prima del decorso del tempo prescritto, è nullo, ai sensi dell’art. 1418 Cod. civ., perché concluso in violazione della norma imperativa contenuta nel comma 2 dell’art. 9 della L. n. 408 del 1949, la quale vieta l’alienazione entro tale limite temporale, al fine di impedire atti speculativi e di garantire il conseguimento del fine della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell’interesse all’abitazione degli assegnatari e delle loro famiglie.

One Response to “Parere – Edilizia ed urbanistica”

  1. Egr. Avvocato Murra

    Ci era sfuggito questo articolo da cui, con viva soddisfazione, apprendiamo che anche Lei condivide l’opinione che la speculazione nell’ambito dell’e.r.p. sia “sommamente ingiusta”

    Cordiali saluti

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