Parere – Contratti della P.A.

Parere – Contratti della P.A.

1. – Contratti della P.A. – Organizzazione Campionati europei di calcio – Condizioni tra la Uefa e la Città ospitante – Schema di negozio giuridico – Stipulabilità.

1. – Le clausole recate dallo schema di contratto standard predisposto dall’Uefa che dovrebbero disciplinare i rapporti tra l’Unione stessa ed il Comune della città ospitante la fase finale del Campionato europeo di calcio del 2016 danno luogo ad obblighi particolarmente onerosi concernenti il supporto organizzativo (art. 4, comma 6, 7 ed 8), l’integrazione del piano dei trasporti (art. 4, comma 9 e 10), la messa a disposizione di aree (vedi, ad esempio, art. 4, comma 19) e mezzi, di vigilanza e sicurezza (art. 4, comma 13, 14 e 15); tuttavia,  trattandosi di impegni naturaliter connessi con l’ambizione di ospitare la manifestazione e che non possono essere affievoliti pena evidentemente la scelta, da parte dell’Uefa, di un’altra città, il testo negoziale non appare emendabile, tenuto altresì conto del fatto, ad esempio, che redigere un piano trasporti efficace od un programma di sicurezza efficiente costituisce interesse primario per lo stesso Comune di Roma, e non solo un dovere contrattuale nei riguardi dell’UEFA, al fine di consentire la migliore riuscita della manifestazione.

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