Accesso agli atti: appello fai da te? (quanno ce vò, ce vò)

Accesso agli atti: appello fai da te? (quanno ce vò, ce vò)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 19 ottobre 2011 n. 5623 – Pres. Baccarini, Est. Durante – B. (in proprio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) e C. ed altro (n.c.) – (Dichiara l’appello inammissibile e conferma T.A.R. Salerno, Sez. I, n. 153 del 2011). 

1.- Processo amministrativo – Accesso di documenti – Appello – Proposto dalla parte personalmente senza il ministero di un avvocato – Inammissibilità.

 1.- E’ inammissibile l’appello innanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza pronunciata dal T.A.R. in materia di diritto di accesso agli atti della P.A., che sia stato proposto dalla parte personalmente, senza il ministero e/o l’assistenza di un difensore; infatti, l’art. 22, comma 2 del Codice del processo amministrativo stabilisce che “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”. Tale disposizione trova applicazione anche nei giudizi in materia di accesso, atteso che l’art. 95, comma 6, stesso Codice prevede che “ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1”, che contempla la possibilità di difesa personale delle parti, tra l’altro, nei giudizi in materia di accesso, così escludendo in maniera tassativa la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia di accesso davanti al Consiglio di Stato.

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