Una (piccola) rivoluzione nel procedimento di rilascio del parere di congruità su parcelle professionali

Una (piccola) rivoluzione nel procedimento di rilascio del parere di congruità su parcelle professionali

Cons. Stato – VI Sez. – 31 agosto 2011 n. 3677 (ord.za) – Pres. Severini, Est. Meschino – Ordine degli Avvocati di Velletri (avv. Malinconico) c. V.P. (avv.ti  F. e G. Naticchioni).

 1. – Atto amministrativo – Procedimento – Parere di congruità di parcella professionale – Comunicazione di avvio – Necessità.

 1. – L’appello proposto contro la decisione che ha stabilito esser necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di richiesta di rilascio del parere di congruità di una parcella professionale (nella specie, di un avvocato) non è assistito da evidenti profili di fumus.

Una cittadina, all’inizio del 2011, impugna il parere di congruità che l’Ordine degli Avvocati di Velletri ha emesso nei suoi confronti e su richiesta del proprio avvocato, assumendone l’illegittimità in quanto – tra l’altro – non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Va detto che nella prassi (ed in molti regolamenti adottati dagli Ordini professionali) la comunicazione di avvio del procedimento legata alla domanda di rilascio di parere di congruità si adotta nel caso in cui – se, come nel caso di specie, si è davanti all’Ordine degli Avvocati – l’attività per la quale il professionista reclama il compenso è di tipo stragiudiziale. In questo caso, invero, ben potendo mancare la prova dello stesso conferimento del mandato, non si può fare a meno di sentire “l’altra campana” (il cliente) avvisandola dell’esistenza di una procedura che potrebbe condurre all’opinamento richiesto.

Viceversa, sempre per quanto riguarda la categoria forense, se l’avvocato ha svolto una difesa in sede giurisdizionale, la prova della sua attività è data dagli stessi atti del processo e, con riferimento alla propria investitura, dal rilascio della procura. In questi casi sino ad ora nessun Ordine ha mai comunicato l’esistenza del procedimento al cliente del legale richiedente il parere, a meno che lo stesso assistito non avesse formulato una c.d. “istanza in prevenzione” (esprimendo così il desiderio di essere ascoltato, prima del rilascio del parere, e quindi in buona sostanza chiedendo di intervenire nel procedimento stesso, ancora meramente eventuale).

Orbene, nel giudizio dinanzi al TAR Lazio (Sez. III quater), il COA di Velletri si è costituito ed ha resistito, sollevando anche una eccezione preliminare sul tema della giurisdizione. Il giudice amministrativo, con ord.za n. 1434 del 21 aprile 2011, ha accolto l’istanza cautelare annessa al ricorso osservando che: a) quanto alla eccezione pregiudiziale, la giurisdizione sulle controversie concernenti l’emissione del parere di congruità  spetta al giudice amministrativo come insegnato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 23 dicembre 2010 n. 9352); b) nel “merito” (pur trattandosi ancora di sede cautelare), “il ricorso presenta consistenti elementi di fondatezza in relazione al motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento”.

Il rischio che tale pronuncia potesse rivoluzionare il lavoro degli Ordini professionali, sul punto che qui interessa, ha spinto il COA di Velletri a proporre appello. Che si è discusso il 30 agosto scorso con un esito certamente poco lieto per l’appellante. Il Consiglio di Stato, con ord.za 3677 depositata il giorno dopo, ha infatti da un lato ritenuto non sussistere alcun danno irreparabile atteso che l’udienza di merito del ricorso dinanzi al TAR è già fissata a breve (esattamente il 5 dicembre), ma, dall’altro, ha fatto capire già quale potrebbe essere il suo orientamento. Nell’ordinanza, infatti, si legge che “l’appello non appare assistito da profili evidenti di fumus boni iuris”. Allora, per dirla in soldoni, ha ragione il TAR quando dice che la comunicazione di avvio del procedimento non può mancare, a tutela del cittadino che chiede di far sentire la sua voce prima che il COA si esprima sulla richiesta di opinamento.

Attendiamo, non avendo forza di giudicato erga omnes la pronuncia resa in sede cautelare, l’esito del giudizio di merito, oramai prossimo, prima di tirare conclusioni affrettate: e tuttavia è verosimile ritenere che gli Uffici degli Ordini dovranno attrezzarsi perché, non appena ricevuta l’istanza di rilascio del parere di congruità, parta in automatico la comunicazione di cui all’art.7 L. n. 241/90.

One Response to “Una (piccola) rivoluzione nel procedimento di rilascio del parere di congruità su parcelle professionali”

  1. gennaro leone scrive:

    Si è vero se non si conosce esattamente la decisione non si possono trarre conclusioni, comunque buon lavoro.

Leave a Reply