Manovra finanziaria bis del 2011 ed Avvocatura

Manovra finanziaria bis del 2011 ed Avvocatura

La manovra finanziaria c.d. bis, varata dal Consiglio dei ministri in pieno agosto, ha alcuni effetti di ripercussione sulle professioni: effetti che, a dire il vero, poco hanno a che fare con il risanamento della disastrata economia italiana. Dopo che il “pericolo” della soppressione degli Ordini professionali era stato scampato in occasione della manovra di un mese prima, grazie all’insorgere di un nutrito gruppo di parlamentari che avevano cavalcato la protesta nel brevissimo volgere dei giorni in cui il decreto legge è stato approvato dal Parlamento, anche stavolta il chiaro tentativo della Confindustria di eliminare gli Ordini è fallito. O solo rimandato.

C’è da chiedersi quale beneficio possa arrecare al sistema economico italiano la ventilata soppressione degli Ordini professionali: mentre certamente altre misure, volte ad ottenere la completa liberalizzazione delle professioni (anche quella esercitata dai notai, visto che nei sistemi di common law tale categoria non esiste? Od i notai continueranno ad essere l’unica vera casta di questo Paese, insieme ai magistrati ed ai parlamentari…?), mirano – sempre secondo la visione dei “poteri forti” rappresentati ora dalla Mercegaglia – ad incrementare la “concorrenza”.

Le norme che nella manovra bis del 2011 interessano le professioni sono, in particolare (ma non solo), tre: l’art. 1 comma 31, l’art. 2 comma 5 e l’art. 3 comma 5 e seguenti.

1)      La prima delle dette disposizioni comporta la soppressione di quegli enti pubblici – con esclusione, appunto, degli Ordini professionali, oltre che delle Federazioni sportive e di altri pochi organismi, come ad esempio gli Enti parco – che hanno una dotazione organica inferiore alle 70 unità. La soppressione opererà ipso iure decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e le funzioni degli enti estinti saranno esercitate dall’Amministrazione vigilante, che subentra in universum ius nei relativi rapporti.

2)      La seconda delle disposizioni, innovando il D.L.vo n. 471 del 1997, prevede che se al professionista, nel corso di un quinquennio, vengono elevate quattro violazioni dell’obbligo di emetter la fattura, viene irrogata dall’Ordine di appartenenza la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione si allunga da quindici giorni a sei mesi.

3)      La più importante delle novità è invece stata introdotta con l’art. 3, dal quinto comma in poi. Si tratta, però, di una norma al momento programmatica perché impone che entro 12 mesi ogni ordinamento professionale dovrà essere completamente rinnovato, uniformandosi ai seguenti, inderogabili, principi:

a) Libertà dell’accesso alla professione e previsione di un numero chiuso solo per ragioni di interesse pubblico (fermo restando l’esame
abilitativo, che è costituzionalmente previsto);

b)  Obbligo di seguire percorsi di formazione continua, con previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazione;

c)  Riforma del periodo di tirocinio, con previsione di un indennizzo per il praticante e con controllo sull’effettivo svolgimento dell’attività
formativa;

d) Obbligo di pattuire in forma scritta il compenso del professionista, con misura anche in deroga alle vigenti tariffe professionali;

e) Obbligo di stipulare un’assicurazione per i rischi professionali;

f)  Riforma del sistema della giurisdizione domestica in materia di disciplina;

g) Libertà assoluta della pubblicità informativa della propria attività;

Salvo il penultimo punto (quello concernente la nuova normativa in tema di svolgimento del procedimento disciplinare) i principi fondamentali che l’art. 3 del nuovo Decreto Legge vorrebbe che si introducessero nell’ordinamento giuridico delle professioni (liberalizzazione delle tariffe, pubblicità, accesso sottoposto solo al superamento dell’esame di Stato senza previsione di alcun numero chiuso) già si applicano a quella forense, in particolare dal 2006 in poi. L’obbligo della formazione continua è già diritto vivente (alla fine accettato dagli stessi avvocati) grazie ad un regolamento del C.N.F.

Le uniche vere novità sarebbero quella della previsione di un indennizzo in favore dei praticanti, l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile e la riforma del sistema della giustizia disciplinare: istituti che, pure, erano e sono tutti contenuti nella bozza di legge di riforma della professione forense, che la Camera dei deputati dovrebbe iniziare a discutere a settembre prossimo.

Ma, a questo punto, è dubbio che la calendarizzazione del testo in questione (già licenziato dal Senato a novembre scorso e che l’ex Ministro della giustizia Alfano a Genova, in occasione dell’ultimo Congresso nazionale forense, già dava per scontato che sarebbe divenuto legge in poco tempo) avvenga davvero, in questo cataclisma di norme restrittive che si è abbattuto sull’Italia, con molte critiche sull’ingiustizia di una manovra fiscale che – nonostante “ci venga chiesta dall’Europa” – continua a colpire non i privilegi ma solo chi lavora.

One Response to “Manovra finanziaria bis del 2011 ed Avvocatura”

  1. Michele Gallina scrive:

    Egregio Avvocato,
    La ringrazio per l’articolo che precede, nel quale ha chiarito quali novità contenga l’ultima manovra finanziaria per la nostra profesisone.
    Dalla lettura de “il sole 24 ore” di sabato, infatti, sembrava che il decreto legge in questione avesse”finalmente” equiparato l’avvocato al calzolaio ed all’imbianchino…
    L’avvocatura probabilmente va riformata.
    Ma non è essa che impoverisce la nostra economia.
    Al riguardo, credo abbiano invece un ruolo affatto trascurabile la sprovvedutezza e l’incomptenza (se non, a volte, la disonestà) di molti imprenditori associati a Confindustria.
    La saluto con cordialità.
    avv. Michele Gallina

    ritengo debba essere invece imputato
    Molto più grave, in tale opera, è la disonestà e

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