Cambi di destinazione d’uso in centro storico

Cambi di destinazione d’uso in centro storico

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 gennaio 2011 n. 654 – Pres. Orciuolo – Est. Luttazi – M.F. ed altro (avv.ti Frateiacci e Pungì) c. Roma Capitale (avv. Murra).

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine –Mutamento destinazione d’uso – Assenza di opere – Interpretazione – Ripristino della originaria destinazione.

  2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mutamento destinazione d’uso – Assenza di opere – In zona A – Art. 10 T.U. n. 380 del 2001 – Titolo abilitativo – Necessità.

1. – In tema di abusi edilizi, qualora il cambio di destinazione d’uso sia avvenuto senza opere, il provvedimento di demolizione non risulta viziato quanto all’impossibilità dell’oggetto, poiché, sebbene esso ingiunga la rimozione o demolizione, appare evidente che intende ingiungere il ripristino – realizzabile senza demolizione – della precedente destinazione d’uso.

2. – In tema di abusi edilizi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001, sono subordinati a permesso di costruire (od a denuncia di inizio attività) anche gli interventi senza opere edili sugli immobili compresi nelle zone omogenee A i quali comportino mutamenti della destinazione d’uso.

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