Sulla natura della d.i.a. edilizia: ancora un rinvio all’A.p.

Sulla natura della d.i.a. edilizia: ancora un rinvio all’A.p.

CONSIGLIO DI STATO –  Sez. IV –  5 gennaio 2011 n. 14 (ord.za) – Pres. Trotta – Est. De Felice – Soc. S.C. (avv.ti Bucci e Fiorilli) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro, Paoletti eVenezian) e D.G. (avv.ti Iaderosa, Minelli e Stella Richter).

 1.- Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Denuncia di inizio attività – Natura giuridica – In rapporto alla tutela dei terzi – Controversia – Rimessione all’A.p.

 1.- Va deferita all’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – allo scopo di assicurare univoci orientamenti giurisprudenziali – la questione riguardante la tutela del terzo avverso la denuncia di inizio di attività, coinvolgente, più specificamente, i seguenti profili:

A) la qualificazione giuridica sostanziale dell’istituto e quindi natura privata oppure provvedimentale della fattispecie realizzata a mezzo della denuncia di inizio di attività, tenendo presente che il testo unico dell’edilizia la ricomprende tra i titoli abilitativi, anche se atto del denunciante privato;

B) risolta la qualificazione di natura sostanziale, involgente sia i poteri di inibizione che di autotutela successiva (autotutela fatta salva anche nell’istituto recente della s.c.i.a.), conseguente è il problema delle tecniche di tutela, dei risvolti processuali e dei rimedi giurisdizionali ai quali può ricorrere il terzo;

C) quale che sia il rimedio esperibile, in ogni caso, però, per esigenze di certezza dei rapporti, deve sgomberarsi il campo dai dubbi sulla applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale (piuttosto che prescrizionale), individuando il momento dal quale tale termine debba essere fatto decorrere (conoscenza del completamento della fattispecie), sia che si abbracci la tesi della impugnativa demolitoria che quella dell’accertamento autonomo;

D) sulla base della soluzione adottata nella ricostruzione sostanziale dell’istituto, il rimedio giurisdizionale effettivo, comprende anche la eventuale ammissibilità, in tale fattispecie ma anche più in generale, della azione di accertamento da parte del terzo dinanzi a fattispecie che modificano i confini tra pubblico e privato e che esigono, a fini di liberalizzazione e semplificazione, un intervento solo eventuale e successivo dell’Amministrazione pubblica nel rapporto tra autorità e libertà.

 

Leave a Reply