Comunicazioni e notificazioni, in Dizionario di diritto privato, a cura di N. Irti

Comunicazioni e notificazioni, in Dizionario di diritto privato, a cura di N. Irti

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI –

di Rodolfo Murra, Dizionario di diritto privato, a cura di N. Irti –

Sommario: 1. – Premessa. 2.- La comunicazione. 3. – La notificazione. Inquadramento sistematico. Le fasi del procedimento. 4.- Notificazioni a mani proprie. 5.- Consegnatari. 6.- Irreperibilità momentanea. 7.- Notificazione all’estero. 8.- Rito degli irreperibili. 9.- A persone giuridiche. 10.- Relazione di notifica. 11.- A mezzo posta. 12.- Altre forme di notifica. 13.- La nullità.

 1. – Premessa.

La comunicazione e la notificazione costituiscono atti del processo che mirano a partecipare ai relativi destinatari eventi relativi a fatti processuali. Entrambe appartengono quindi al novero degli strumenti funzionali a portare a conoscenza di soggetti interessati notizie che attengono a fatti accaduti nel processo od in occasione di esso: tuttavia, la comunicazione di norma serve a render succintamente noti fatti ovvero l’avvenuta emissione di provvedimenti, mentre la notificazione svolge la funzione di portare a conoscenza atti, nella loro integrità.

2. – La comunicazione.

Si tratta di un atto che compie il cancelliere allo scopo di informare il destinatario dell’esistenza di una vicenda accaduta nel processo, al naturale fine di indurre eventuale reazioni, adempimenti, comportamenti consequenziali alla situazione processuale oggetto di notizia. Di norma le comunicazioni si distinguono in due tipi: da un lato quelle che il cancelliere esegue d’ufficio, senza alcun sollecito, in quanto a ciò tenuto per legge, e dall’altro quelle che invece effettua su impulso del giudice.

La distinzione fondamentale tra comunicazione (definita espressamente dall’art. 136 c.p.c. una “forma abbreviata” di partecipazione) e notificazione sta in ciò che la prima non si attua necessariamente con l’intermediazione di un soggetto estraneo (potendo il cancelliere assolvere al dovere di eseguire la comunicazione direttamente, ad esempio facendo sottoscrivere il destinatario, nel fascicolo d’ufficio, la dichiarazione di aver preso conoscenza dell’atto da comunicare: Cass., 28 novembre 1989, n. 5201), mentre la seconda ha bisogno, almeno nella sua concezione storica, dell’attività di un terzo nella fase della trasmissione.

Soggetto attivo della comunicazione è  quindi il cancelliere, mentre destinatari sono di regola le parti (costituite), il P.M., gli ausiliari del giudice, i testimoni. La comunicazione si esegue mediante consegna di un biglietto di cancelleria il cui contenuto deve essere idoneo ad identificare l’atto della cui esistenza si intende mettere a conoscenza il destinatario.

Le comunicazioni possono oggi (art. 136 terzo comma c.p.c.) essere effettuate anche a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto però della normativa, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (per l’uso del fax si veda la l. 7 giugno 1993, n. 183; per l’utilizzo della posta elettronica, cfr. il t.u. 28 dicembre 2000, n. 445 e, più in particolare, il d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 ed il d.m. 14 ottobre 2004). Per tale motivo i difensori hanno l’onere di indicare, nel primo atto difensivo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali è possibile eseguire le comunicazioni.

Se la comunicazione eseguita è viziata si applicano le regole generali in tema di nullità degli atti processuali; se, invece, la comunicazione è stata del tutto omessa è necessario verificare se la notizia che essa avrebbe dovuto partecipare ha comunque raggiunto il destinatario: in tal caso, per il principio dell’equipollenza della forma, il difetto rimane sanato.

3.- La notificazione. Inquadramento sistematico. Le fasi del procedimento.

La dottrina più autorevole puntualizza che con il termine “notificazione” si indica il procedimento preordinato, attraverso l’attività di un soggetto particolarmente qualificato (in quanto ausiliario del giudice) a portare un atto (giudiziale e non), a conoscenza di uno o più soggetti determinati. Tuttavia il disegno originario del sistema notificatorio, che vedeva l’ufficiale giudiziario come indispensabile intermediario tra istante e destinatario, è stato via via minato da alcune innovazioni legislative, in forza delle quali esistono oggi possibilità di trasmissione di atti che prescindono dall’attività di detto organo (è il caso della c.d. notifica diretta tra avvocati, prevista dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53). Comunque, nella tradizionale concezione della notificazione eseguita a cura dell’ufficiale giudiziario rimane pur sempre valida l’opinione secondo la quale il procedimento in questione è di regola scomponibile in tre distinte fasi: istanza, trasmissione e consegna.

La prima fase, cioè quella dell’istanza, ha posto nel tempo una serie di problemi connessi alla legittimazione in ordine al momento dell’impulso notificatorio. Si è discusso infatti su quale sia l’atto idoneo a far attivare il notificatore: è stato ribadito il principio (affermato in origine da Cass., sez. un., 6 settembre 1990, n. 9213, in Giust. civ., 1990, I, 2809, con n. di Murra) secondo il quale l’attività di impulso del procedimento notificatorio può dal soggetto legittimato (e cioè, nel processo, dalla parte o dal suo difensore) essere delegata ad altra persona, anche verbalmente (Cass., 28 agosto 1998, n. 8557; Cass., 13 marzo 1998, n. 2742, in  Foro it., 1998, I, 1860 ed in Giust. civ., 1998, I, 1903). E’ peraltro nulla la notificazione eseguita su richiesta del semplice domiciliatario, privo di poteri di rappresentanza (Cass., 14 novembre 1996, n. 9972). La mancata menzione, nella relazione di notifica, della persona che ha officiato l’ufficiale giudiziario è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata (Cass., 20 aprile 2006, n. 9309).

Per ciò che concerne la fase della trasmissione il principale ordine di problemi interpretativi attiene alla corretta individuazione del luogo ove eseguire la consegna dell’atto. A tal proposito è stato più volte riaffermato il principio per il quale ai fini di una esatta determinazione del luogo di residenza del destinatario assume rilevanza esclusiva quello ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore puramente presuntivo e di orientamento (Cass., 20 marzo 2006, n. 6101), essendo suscettibili di superamento con una semplice prova contraria, ricavabile da qualsiasi fonte di convincimento (Cass., 5 maggio 1998, n. 4518; Cass., 18 aprile 1998, n. 3982). E’ pacifico che al contenuto delle dichiarazioni che l’ufficiale notificatore attesti essergli state fatte al momento della notifica non si estende l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico (ma su ciò v. anche infra, § 10), cosicchè l’interessato potrà sempre smentirle con semplici prove contrarie (Cass., 3 ottobre 1998, n. 9826). In relazione alla legittimazione relativa alla fase di trasmissione è stata ritenuta del tutto inesistente la notificazione eseguita da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario, dal messo del giudice di pace (ex messo di conciliazione) o da altri soggetti a ciò autorizzati dalla legge (Cass., 13 febbraio 1999, n. 1195, in Foro it., 1999, I, 2963).

Quanto al tempo delle notificazioni, che è prescritto dall’art. 147 c.p.c. (che ha unificato i due originari periodi dell’anno, ed ha disposto che le notifiche possono essere eseguite dalle ore 7 alle ore 21), la dottrina concorda sul fatto che la norma tuteli esclusivamente l’interesse al riposo del privato destinatario dell’atto; sicchè la disposizione non trova applicazione allorquando la notificazione viene eseguita in un modo che non prevede la diretta consegna (Balena, Notificazione e comunicazione, 264). Ad ogni modo la violazione del tempo della notificazione è deducibile solo dal medesimo interessato, e cioè dal destinatario, quale legittimo rifiuto di ricevere l’atto al momento della consegna, e non anche a posteriori, come ragione giustificatrice della mancata accettazione. Va peraltro segnalato che il notificatore non è obbligato a specificare l’orario in cui la notifica è avvenuta (Cass., 7 ottobre 2002, n. 14342), a meno che la parte che ne abbia un qualificato interesse non lo chieda espressamente.

All’indomani dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali ci si è posti il problema di assicurare il diritto alla riservatezza di coloro i quali assumono la veste di destinatari di atti da notificare, specie nelle ipotesi in cui le forme della consegna sono diverse da quella disciplinata dall’art. 138 (a mani proprie). Con deliberazione 22 ottobre 1998 (in Guida dir., 1998, n. 43, 124 ss.) l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha invitato il Ministero della giustizia ad attivarsi per modificare la vigente disciplina normativa al fine di prevedere che la notificazione (e la comunicazione) di atti avvenga in busta o plico chiuso, quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o di una persona da lui eventualmente incaricata. I problemi della riservatezza sono stati definitivamente affrontati con il c.d. Codice della privacy (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), delle cui disposizioni si darà conto nel prosieguo.

La notifica si perfeziona, ovviamente, solo se vengono esattamente compiute le formalità di volta in volta previste dalla legge: rileva, pertanto, il momento temporale nel quale tale perfezionamento può dirsi raggiunto, atteso che il tempo è un fattore importante ai fini del rispetto di termini previsti a pena di decadenza (o che fanno estinguere, per prescrizione, il diritto). Il rispetto di termini pone un problema in relazione al fatto che la notificazione è sì un atto, ma che si compie attraverso un procedimento che, come sopra s’è visto, consta di tre fasi (istanza, trasmissione, consegna). E tale procedimento per svolgersi richiede, appunto, del tempo, gran parte del quale è sottratto alla disponibilità dell’istante, nel senso che il suo dipanarsi dipende dalle attività altrui.

Inizialmente, sulla scorta del principio della scissione temporale del momento perfezionativo della notifica a mezzo posta (vedi infra § 10), la giurisprudenza ha affermato che ai fini del rispetto di termini assegnati al notificante per compiere la notificazione, questa si deve considerare eseguita quando l’atto è stato consegnato nelle mani dell’agente notificatore. Successivamente è stato sancito che il principio della scissione temporale trova applicazione non più solo per le notifiche postali (per le quali vige oggi il nuovo terzo comma dell’art. 149 c.p.c., che ha recepito l’insegnamento della Consulta) ma per ogni forma di notificazione (Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28, in Foro it., 2004, I, 645, con n. di Caponi ed in Giur. it., 2004, 939, con n. di Delle Donne).

4.- Notificazione a mani proprie.

La notificazione a mani proprie continua ad essere ovviamente definita come forma ideale di notificazione, posto che con essa si raggiunge la perfetta coincidenza tra destinatario e consegnatario (Balena, op. cit., 264). La giurisprudenza ha affermato che la disposizione dell’art. 138 c.p.c., che consente la consegna dell’atto in qualunque luogo, è applicabile anche nei confronti del difensore (con procura) del destinatario (Cass., 26 febbraio 1990, n. 1440). L’unico limite è rappresentato dall’ambito territoriale di competenza dell’ufficiale giudiziario.

Si rammenta che non è affatto necessario che il destinatario sottoscriva la relazione di notifica apposta sull’originale dall’ufficiale giudiziario (e ciò in quanto quello che afferma il notificatore vale, su questo aspetto, sino a querela di falso): solo normative settoriali (com’è, ad esempio, nel caso delle notificazioni degli atti tributari e fiscali) impongono che anche il destinatario sottoscriva la relazione di notifica.

L’art. 138 c.p.c. è stato inciso dall’art. 174 secondo comma del cit. Codice della privacy, che ha fatto diventare “la casa di abitazione” il luogo preferenziale ove ricercare il destinatario e consegnargli l’atto. Da una prima lettura della norma novellata sembrerebbe che non sia più indifferente il luogo ove il destinatario viene reperito, atteso che egli potrebbe pretendere che il tentativo di consegna sia effettuato, in primo luogo, presso la propria abitazione. Tuttavia, l’eventuale difformità del contegno del notificatore non è sanzionata da alcuna disposizione: nel senso che se il destinatario è reperito sulla pubblica via ed ivi riceve la copia si dovrà presumere che non abbia richiesto che la consegna gli fosse fatta presso la propria abitazione (e dunque la notificazione sarà perfettamente valida: Cass., 30 gennaio 2006, n. 1887). In definitiva, da un punto di vista concreto, non è possibile per il destinatario far valere in via postuma il fatto che la consegna non gli è stata effettuata a casa, avendo egli già accettato di ricevere la copia.

5.- Consegnatari.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione in un qualsiasi luogo, ex art. 138 c.p.c. (con la precisazione ivi prevista, secondo cui è la casa di abitazione il luogo preferenziale), la consegna deve avvenire ai sensi dell’art. 139 c.p.c. in luoghi tassativamente previsti. In prima battuta il destinatario deve essere ricercato nel Comune di residenza (e, all’interno di questo, o presso la propria abitazione, ovvero ove presso il diverso posto dove abbia l’ufficio od eserciti la propria attività industriale o commerciale: questi luoghi “specifici”, all’interno del Comune, si equivalgono, e non esiste perciò successione preferenziale tra di loro, nel senso che il notificatore può recarsi indifferentemente prima al negozio e poi, se la ricerca è infruttuosa, all’abitazione, o viceversa). Solo se il Comune di residenza è sconosciuto si potrà tentare la ricerca nel Comune di dimora e, se anche questo dovesse essere ignoto, si potrà estendere l’indagine nel Comune di domicilio. Sussiste quindi un ordine preferenziale e tassativo di Comuni ove ricercare il destinatario (Cass., 17 settembre 1998, n. 9279; Cass. 8 maggio 1998, n. 4691). Si è già detto del relativo valore dei registri anagrafici ai fini della corretta individuazione del luogo di residenza del destinatario (cfr. § 3): quindi, la conoscenza da parte del notificante del luogo di residenza effettiva del destinatario dell’atto comporta l’obbligo di eseguire la notifica in tale luogo non potendo operare nei suoi confronti la più rigorosa disciplina di cui all’art. 44 cod. civ. in tema di opponibilità del trasferimento della residenza (Cass., 1 settembre 1998, n. 8681). Dopo l’entrata in vigore (dall’1 gennaio 2004) del Codice della privacy sussiste, in via piuttosto teorica (come s’è visto), un ordine preferenziale tra la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo di esercizio dell’attività, nell’ambito del medesimo Comune: cosicché, salvo appunto il principio che di norma il destinatario deve essere cercato in prima battuta presso la “casa di abitazione”, è poi consentita la ricerca in uno solo di tali luoghi, in via alternativa, senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario negli altri (Cass., 8 agosto 1998, n. 4691).

Altro ordine preferenziale, invece, è ravvisabile nella scelta dei consegnatari, cioè dei soggetti abilitati a ricevere la consegna dell’atto in assenza momentanea del destinatario: nell’ambito dei possibili consegnatari l’ufficiale giudiziario deve infatti preferire o una persona di famiglia, ovvero (se estranea alla famiglia) una persona addetta alla casa, all’ufficio od all’azienda. Tale profilo è estremamente importante e non deve essere sottovalutato. Solo nel caso in cui non sia rinvenibile un soggetto appartenente a queste due categorie (oppure abbia opposto rifiuto a ricevere la copia) si potrà tentare la consegna al portiere dello stabile e, ancora in subordine, quando manchi il portiere, ad un vicino di casa. La successione preferenziale dei consegnatari è tassativa, di talchè è nulla la notifica nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. come preferite (Cass., 30 maggio 2005, n. 11332; Cass., 11 maggio 1998, n. 4739). In altri termini se la consegna avviene nelle mani, ad esempio, del portiere occorre che nella relata si specifichi che nessun altro consegnatario “utile” (nella gerarchia sopra esposta, persona di famiglia o persona addetta alla casa) è stato rinvenuto sul luogo.

Affinchè possa operare la presunzione di convivenza non puramente occasionale tra consegnatario e destinatario occorre comunque che la consegna sia avvenuta nel luogo di residenza di quest’ultimo, e non anche del primo (Cass., 20 febbraio 1998, n. 1843). La notifica a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza in senso stretto (di appartenenza al medesimo nucleo familiare) dovendosi riferire anche a quei soggetti, legati al destinatario da vincoli di parentela, comportanti diritti e doveri reciproci e che implicano la presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario da parte della persona che l’abbia accettato. Dopo una serie di pronunce contrastanti sono intervenute, sul punto, le Sez. un. (sent. 23 aprile 1999, n. 250, in Giust. civ., 1999, I, 1976) le quali hanno ribadito che la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia che si trovi in uno dei luoghi di cui all’art. 139 c.p.c., ancorchè ivi non addetta, in quanto l’appartenenza di essa al nucleo familiare (rivelata dal rapporto di convivenza) nonchè l’accettazione della copia dell’atto, la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all’avvenuta accettazione della notifica. Per l’irrilevanza della omessa specificazione del rapporto di convivenza, accanto alle generalità del consegnatario, v. Cass., 22 gennaio 1998, n. 599. La notifica non è nulla se sia indicato il solo prenome del consegnatario, con il grado di parentela corretto (Cass., 10 febbraio 1999, n. 1126).

Per ufficio del destinatario si deve intendere non solo quello da lui creato, organizzato e diretto, ma anche quello dove egli svolge attività lavorativa o presti servizio a favore di terzi (Cass., 6 marzo 1997, n. 2012, in una fattispecie riguardante un Sindaco di un Comune). Presso l’ufficio la consegna può avvenire anche a familiare convivente e non necessariamente alla persona ivi addetta (Cass., 23 aprile 1999, n. 250).

La violazione delle regole sulla individuazione dei luoghi e dei legittimi consegnatari comporta non già l’inesistenza ma la semplice nullità della notificazione, a condizione che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della stessa (Cass., 15 maggio 1998, n. 4910; Cass., 27 febbraio 1998 n. 2148). Nel caso in cui il consegnatario non rivesta una delle qualifiche richieste dalla legge (persona di famiglia, addetta alla casa, ecc.), il vizio della notifica si reputa sanato se l’atto sia poi effettivamente giunto nelle mani del destinatario, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di provare la tardività della ricezione, ove tale evento sia rilevante (Cass., 5 ottobre 1998, n. 9875, in Giust. civ., 1999, I, 1073). In ordine alla capacità del consegnatario, che va presunta, si è statuita la nullità della notifica in caso di violazione dell’obbligo di accertare in capo al prenditore il possesso dell’età minima di 14 anni (Cass., 1 aprile 1996, n. 3011).

La consegna materiale del plico a soggetti diversi dal destinatario è materia oggi disciplinata ex novo dal Codice della privacy, il cui art. 174 prevede che l’agente notificatore si fornisca di buste da utilizzare per riporre al loro interno le copie degli atti da lasciare ai consegnatari. Invero, se la notifica è fatta a mani di persona di famiglia od addetta al luogo di notificazione (casa, ufficio, azienda, negozio), la copia non può essere più consegnata aperta (come avveniva ante d.lg. n. 196/2003), ma deve essere previamente inserita in una busta dopo che sull’atto è stata redatta la relata di notifica. La busta, adeguatamente sigillata, non deve riportare segni esteriori particolari, se si eccettua il numero cronologico della notificazione ed il cognome del destinatario, che lascino desumere che tipo di atto è contenuto al suo interno. La busta viene affidata quindi al consegnatario, che provvederà a farla avere nelle mani del destinatario. E’ ovvio che le persone di famiglia e/o addette alla casa, all’ufficio, all’azienda non debbano apporre alcuna sottoscrizione per ricevuta sulla copia dell’atto, chè – questa operazione – permetterebbe loro di rendersi conto del contenuto dell’atto notificato (cioè proprio quello che la norma odierna non vuole consentire).

Solo per il portiere ed il vicino è prevista una doppia cautela: la sottoscrizione e la spedizione di una raccomandata. Ciò è imposto dal fatto che il portiere ed il vicino non sono stati reperiti, di norma, all’interno dell’abitazione del destinatario, ma nelle loro rispettive case (o, per il portiere, nella guardiola): dunque per il legislatore è bene abbondare con le garanzie in favore del destinatario. Il portiere ed il vicino, non potendo per le solite ragioni di tutela della riservatezza, sottoscrivere la relata sull’originale o sulla copia dell’atto, debbono firmare una ricevuta. L’ufficiale notificatore deve quindi munirsi di dette ricevute, sulle quali far sottoscrivere per “avvenuta consegna” i portieri od i vicini: è ovvio che su queste ricevute dovranno essere riportati gli estremi del cronologico, dell’istante e del destinatario, per permettere di riferire la ricevuta a quella specifica notifica. Dopo di ciò si dovrà inviare al destinatario la raccomandata di avviso dell’avvenuta consegna dell’atto notificato nelle mani del portiere o del vicino (formalità che, se omessa, dà vita, secondo il più recente orientamento, solo a mera irregolarità, non attendo al momento perfezionativo: Cass. 16 giugno 2006, n. 15315).

6.- Irreperibilità momentanea.

Se non è possibile procedere alla notifica con le modalità di cui all’art. 139 c.p.c. (sia perchè nei luoghi previsti dalla norma non si rinvengono idonei consegnatari, sia in quanto costoro risultano incapaci ovvero rifiutano la ricezione), trova applicazione l’art. 140 c.p.c. che prevede che la notifica si esegua attraverso una triplice formalità: deposito della copia nella casa comunale, affissione di un avviso di tale avvenuto deposito alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio od azienda) e spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo si informa direttamente delle pregresse operazioni. Si deve trattare però di assenza momentanea e transitoria, altrimenti trova applicazione l’art. 143 c.p.c. Si ribadisce il principio che tutte e tre le attività di cui sopra sono essenziali per la validità della notificazione (Cass., 10 marzo 1999, n. 2082; Cass., 4 aprile 1998, n. 3497). Pertanto, la relazione di notifica deve puntualmente documentare le tre operazioni, a pena di nullità (Cass., 13 maggio 1998, n. 4812; Balena, op. cit., 267): è comunque fatto salvo il principio della sanabilità del vizio se la parte destinataria dell’atto (nella specie, di citazione) si costituisca in giudizio ed accetti il contraddittorio (Cass., 11 giugno 1998, n. 5800). Non è quindi sufficiente, per rispettare il disposto normativo, che il notificatore dichiari genericamente nella relata di aver osservato le formalità dell’art. 140 c.p.c. (Cons. St., 30 giugno 1998, n. 977): ciò dimostra l’importanza del profilo in questione, com’è del resto comprovato dalle numerose sentenze che annullano notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per omessa declaratoria, da parte del notificatore, di aver svolto una o più delle sopra ricordate formalità.

Si può ricorrere alla forma di notificazione in questione nell’ipotesi in cui sia noto il luogo in cui debba eseguirsi detta notifica e risulti impossibile la consegna dell’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei legittimi consegnatari (Cass., 4 aprile 1998, n. 3497; Cass., 15 febbraio 1996, n. 1166). Quindi, in caso di momentanea irreperibilità del destinatario, presso la propria accertata residenza, non si impone all’ufficiale giudiziario di svolgere ulteriori ricerche per appurare l’eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso (Cass., 20 luglio 1998, n. 7104). Spetta al destinatario dimostrare, con qualsiasi prova, che la presunzione semplice di validità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. non coincide con la realtà (tanto con riguardo alla circostanza della effettiva residenza nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: Cass., 23 giugno 1998, n. 6233). L’affissione dell’avviso del deposito dell’atto è valido solo se avviene sulla porta dell’abitazione del destinatario (o nella cassetta della corrispondenza) e non anche sul portone di ingresso dell’edificio condominiale ove tale abitazione è ubicata, e ciò a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell’atto (Cass., 13 maggio 1998, n. 4812). Come già detto, l’omessa indicazione, nella relata, di aver provveduto all’affissione dell’avviso sulla porta, determina la nullità della notificazione, che non può essere sanata da una postuma attestazione del medesimo ufficiale giudiziario (Cass., 4 settembre 1996, n. 8071). Con riferimento al predetto avviso si è affermata l’irrilevanza della sua eventuale omissione nel solo caso in cui nel termine stabilito per eseguire la notifica siano avvenuti sia il deposito alla casa comunale e sia la ricezione (non spedizione mera) della raccomandata da parte del destinatario, in quanto quest’ultimo evento funge da atto sanante per effetto del raggiungimento dello scopo (Cass., 9 settembre 1998, n. 8929). Problemi recenti si sono posti con riferimento al perfezionamento della notificazione ex art. 140: per decenni la giurisprudenza ha sostenuto che tale momento andasse individuato quando l’agente notificatore a completamento delle formalità sopra descritte avesse spedito la raccomandata, mentre rimaneva irrilevante l’effettiva consegna della medesima (Cass., 12 maggio 1998, n. 4762; Cass., 27 febbraio 1998, n. 2228; Cass., 5 giugno 1996, n. 5258). Qui non si era, in altri termini, nel campo della notifica a mezzo posta (dove invece è essenziale che il destinatario riceva il plico), ma  si riteneva sufficiente che la raccomandata fosse spedita (bene inteso, una volta effettuato il deposito alla casa comunale ed affisso l’avvio sulla porta di abitazione). Tale orientamento, granitico per tanti anni, sembra essere decisamente destinato a mutare a seguito di Cass., 13 gennaio 2005, n. 458 (in Giust. civ., 2005, 935, con n. di Saraceni, ed in Foro it., 2005, I, 699, con n. di Caponi), che ha sostenuto che l’avviso di ricevimento deve essere allegato, a riprova dell’avvenuta notificazione, all’atto notificato (con la conseguenza che la sua mancanza provoca la nullità). In sostanza per l’istante la notificazione è eseguita con la spedizione della raccomandata, ma il suo perfezionamento rimane “sotto condizione”: se egli non riuscirà ad allegare l’avviso di ricevimento (anche per cause a sé non imputabili, quale ad esempio lo smarrimento da parte del servizio postale) la notificazione non si potrà considerare valida.

Siffatta nuova concezione era stata per certi versi anticipata dal convincimento che il compimento della formalità di spedizione della raccomandata non poteva essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita (senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, c.d. distinta), atteso che l’attestazione dell’ufficiale di aver inviato una raccomandata, indicandone il solo numero, copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, visto che dalla stessa non sono traibili nè l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita nè il destinatario della medesima (Cass., 4 aprile 1998, n. 3497). Il nuovo orientamento, però, pur volendo tutelare il destinatario, rischia di penalizzare l’istante, atteso che non sembra tener conto delle  note inefficienze del sistema postale e dello scarso valore giuridico e probatorio che i postini riconducono all’avviso di ricevimento di una mera raccomandata (troppo spesso trattato alla stregua di una cartolina postale).

Qualora gli atti da notificare siano più d’uno è richiesta, a pena di nullità, la spedizione di tante raccomandate o, quanto meno, la specificazione, nell’eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso è relativo, con le indicazioni in ordine alla natura ed alla provenienza di ciascuno di essi ai sensi dell’art. 48 disp. att. c.p.c. (Cass., 12 maggio 1998, n. 4762).

Anche qui, ovviamente, le modalità operative di cui consta la notificazione sono state modificate per tutelare la riservatezza del destinatario: e dunque il Codice della privacy ha inciso anche sull’art. 140 c.p.c. In primo luogo il deposito della copia presso la casa comunale deve avvenire in busta chiusa e sigillata: è ben vero che l’art. 140 c.p.c. non lo afferma espressamente ma l’adempimento è comunque prescritto in generale dall’art. 137 terzo comma c.p.c. riformulato (l’ufficiale consegna o “deposita” la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare). In secondo luogo anche l’avviso da affiggere sulla porta di abitazione deve essere previamente inserito in una busta, affinché sia questa ad essere poi, di fatto, applicata sulla porta medesima.

7.- Notificazione all’estero.

La modalità di notificazione all’estero secondo la previsione dell’art. 142 c.p.c. ha oggi assunto un carattere meramente residuale (Cass., 8 luglio 1996, n. 6196), posto che è sempre più frequente l’esistenza di convenzioni internazionali, bilaterali e multilaterali, per mezzo delle quali è possibile eseguire la notificazione oltre i confini nazionali (Balena, op. cit., 268). Va tenuto conto, poi, che l’art. 142 c.p.c. richiama espressamente il  d.P.R. 5 febbraio 1967, n. 200 (sull’utilizzo della via consolare per eseguire le notifiche), come disciplina prevalente su quella codicistica: rilevato che è abbastanza inusuale che non ci si possa avvalere della via consolare, consegue a tale assetto normativo che l’art. 142 c.p.c. sia piuttosto inutilizzato. L’art. 142 c.p.c. è considerato norma di regola meno garantista del sistema assicurato dalle convenzioni internazionali (Luiso, Diritto processuale civile) perchè prevede una serie di attività che non assicurano l’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.

In presenza di convenzioni internazionali che abilitino alle notifiche a mezzo del servizio postale, le modalità di consegna sono quelle proprie dei regolamenti interni del Paese di destinazione; tuttavia il giudice italiano non può recepire o ritenere efficaci norme di quel Paese che contrastino con le esigenze di ordine pubblico italiane (Cass., 13 gennaio 1998, n. 206,in Foro it., 1998, I, 1509, in un caso in cui sono state ritenute inidonee a soddisfare tali esigenze tanto la consegna ad uno studio legale austriaco col quale il destinatario aveva intrattenuto altri rapporti, tanto le presunzioni nascenti dalla materiale ricezione del plico).

Sotto il profilo del perfezionamento, a seguito della l. 6 febbraio 1981, n. 42 (di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965), resasi necessaria dalla pronuncia della Corte cost., 2 novembre 1978, n. 10 (in Foro it., 1978, I, 550, con n. di Proto Pisani), si è introdotto il principio (di cui al terzo comma dell’art. 143 c.p.c.) che la notifica si considera perfetta – tanto per il destinatario che per l’istante – quando l’atto è effettivamente consegnato al destinatario. Posto che tale soluzione ha pregiudicato la posizione del notificante, la Corte cost. (sent. 3 marzo 1994, n. 69, in Foro it., 1994, I, 2336) ha dichiarato l’illegittimità della disposizione (art. 143 terzo comma e art. 680 primo comma c.p.c.) nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero dell’atto di sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del termine prescritto, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. n. 200/67 cit. Il principio della scissione tra perfezionamento ed efficacia è stato poi indirettamente ribadito da Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 358, in Foro it., 1997, I, 1006, con n. di Gambineri.

La notificazione non si può eseguire nelle forme dell’art. 142 quando l’indirizzo del destinatario all’estero non sia conosciuto: in questa ipotesi non è possibile, peraltro, neppure il ricorso alle procedure previste dalle convenzioni internazionali (Balena, op. cit., 268). Incombe sul notificante l’onere di provare (ex art. 142 terzo comma), a pena di nullità, che la notificazione non si è potuta eseguire attraverso le convenzioni internazionali o la via consolare.

Il meccanismo notificatorio disciplinato dalla Convenzione dell’Aja si è però rivelato, alla prova dei fatti, piuttosto farraginoso ed inconcludente: di talchè l’Unione europea ha adottato una nuova normativa (Regolamento 29 maggio 2000, n. 1348/2000/Ce) che, introducendo il sistema del decentramento, permette ora di prescindere dalla mediazione dell’Autorità centrale dei singoli Stati e di poter mettere in contatto diretto gli ufficiali giudiziari dello Stato del mittente con quelli della nazione del destinatario. Il regolamento, pur non indicando tassativamente le modalità da utilizzare per la trasmissione dell’atto da notificare, prescrive comunque (art. 4) che la trasmissione stessa debba avvenire nel più breve tempo possibile e con qualsiasi mezzo appropriato.

8.- Rito degli irreperibili.

La forma di notificazione prevista dall’art. 143 c.p.c. si può utilizzare allorquando siano sconosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario, e questi non abbia un procuratore abilitato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c.. Le condizioni legittimanti tale tipo di notifica non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa detti luoghi, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per destinazione ignota: è infatti anche richiesto che la condizione di ignoranza non possa esser superata attraverso le indagini possibili nel singolo caso concreto, la cui cura è affidata al mittente che dovrà utilizzare a tal proposito l’ordinaria diligenza (Cass., 3 febbraio 1998, n. 1092). Di tali indagini è necessario che venga dato conto nella relazione redatta dall’ufficiale giudiziario (Balena, op. cit., 268). L’ignoranza colpevole del mittente non è esclusa quando si evinca che nessuna indagine, oltre quella anagrafica, è stata compiuta per rintracciare il destinatario, ovvero non risulti dalla relata di notifica il compimento delle predette indagini (A. Roma, 29 luglio 1999 n. 2505, Guida dir., 1999, n. 43, 73). Dunque, per poter effettuare la notifica ai sensi dell’art. 143 il notificatore ha bisogno di due condizioni: da un lato di aver tentato inutilmente una prima volta di eseguire la notificazione nei modi “ordinari” (artt. 138, 139 e 140 c.p.c.), e dall’altro di essere in possesso del certificato anagrafico (consegnatogli dall’istante) ove si attesti che il destinatario risiede ancora in quel luogo. La giurisprudenza più recente, peraltro, volta a garantire il più possibile il destinatario da modalità superficiali di notifica ex art. 143 c.p.c., reputa che l’infruttuosità delle ricerche anagrafiche non sia elemento sufficiente, di per sé, a legittimare il ricorso alla disposizione in esame, essendo invece necessario che l’istante compia realmente tutte quelle indagini che, in concreto, il singolo caso suggerisce e rende possibili (Cass., 28 agosto 2002 n. 12589; Cass. 10 maggio 2002 n. 6737, in Foro it., 2002, I, 3393).

E’ considerata inesistente una notificazione effettuata con tale forma nei confronti di una società di capitali nel caso di non coincidenza della sede effettiva (sconosciuta) con la sede legale, e di impossibilità di procedere nei confronti del legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 comma 3 c.p.c. (Cass., 11 gennaio 1994, n. 239, in Arch. civ., 1994, 402).

Anche qui, come per il caso dell’art. 140 c.p.c., il deposito presso la casa comunale deve avvenire in busta chiusa e sigillata.

9.- A persone giuridiche.

L’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica alle persone giuridiche ed agli enti privi di personalità (associazioni, comitati, ecc.) si esegua nella loro sede, attraverso la consegna di una copia al legale rappresentante ovvero al soggetto incaricato di ricevere le notificazioni oppure, in mancanza, ad altra persona addetta alla stessa sede. Per ciò che concerne i problemi legati alla sede della persona giuridica è stato riaffermato il principio secondo cui in caso di discordanza tra sede legale ed effettiva la notificazione può essere effettuata anche presso quest’ultima, attesa la valenza generale del precetto contenuto nell’art. 46 secondo comma cod. civ. (Cass., 10 febbraio 2005, n. 2671). Peraltro, ove non sia possibile notificare presso la sede effettiva per assenza di soggetto idoneo, la notificazione va eseguita presso la sede legale con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass., 3 novembre 1998, n. 11004). E’ comunque nulla la notificazione effettuata presso luogo diverso dalla sede legale qualora in tale luogo non possano identificarsi o rinvenirsi lo svolgimento delle attività amministrative o di direzione dell’ente: infatti, perchè tale diverso luogo assurga a dignità di sede effettiva, non è sufficiente che ivi l’ente abbia un proprio stabilimento o svolga altre attività inerenti all’oggetto sociale, ma occorre che ivi risiedano ed agiscano gli amministratori (Cass., 18 gennaio 1997, n. 497, in Riv. not., 1997, 868). La persona giuridica che sceglie di non avere una propria sede autonoma ma di avvalersi di una struttura altrui (nella specie, presso uno studio notarile) rende legittima la condotta dell’addetto allo studio (ospitante) di ricevere l’atto destinato alla società ivi avente sede (T. Roma 8 agosto 1998, in  Giust. civ. 1999, I, 1073, con n. di Vitale). Per gli enti privi di personalità giuridica la sede coincide (argomentando dall’art. 19 secondo comma c.c.) con il luogo in cui essi svolgono la propria attività in modo continuativo (Balena, op. cit., 269; Cass., 19 marzo 1996, n. 2288).

Quanto ai possibili consegnatari si ritiene comunemente che non è richiesta l’esistenza di un contratto di lavoro o comunque di un rapporto stabile con l’ente destinatario della notifica, essendo sufficiente che la presenza nella sede di colui che accetta di ricevere l’atto non sia meramente occasionale (Balena, op. cit., 269; Cass., 23 gennaio 1998, n. 642, in Foro it., 1998, I, 1501, con n. di Tesi, in un caso in cui il nesso tra ente e consegnatario non traeva origine da un rapporto di lavoro ma da un mero incarico di ricevere le notificazioni). Peraltro, qualora la notifica sia stata eseguita a mani di persona solo occasionalmente presente nella sede dell’ente e, come tale, non legittimata a ricevere l’atto per conto e nell’interesse del notificato, incombe a quest’ultimo la prova dell’inesistenza di un qualsiasi rapporto tra esso ed il consegnatario (Cass., 29 maggio 1998, n. 5304). Per le società di fatto la notifica è valida anche se la consegna è fatta a mani di un solo socio (Cass., 2 febbraio 1990, n. 850). La consegna al portiere dello stabile ove ha sede l’ente privo di personalità giuridica (associazioni, partiti politici, ecc.) è stata considerata valida (Cass., 19 marzo 1996, n. 2288); la riforma del 2005 ha poi previsto espressamente la possibilità che anche per le persone giuridiche ci si possa avvalere, quale consegnatario, del portiere. In tal modo è venuta meno l’antica disputa se la notificazione eseguita a mani del c.d. portiere non esclusivo (cioè al servizio dell’intero condominio dove è la sede della società) fosse o meno nulla.

La notifica può essere consegnata anche presso la residenza del legale rappresentante (come se fosse lui il destinatario), ma a condizione che le sue generalità siano indicate nell’atto. Anche qui, incidendo direttamente sull’art. 145 c.p.c., la novella del 2005, consentendo di eseguire direttamente la notificazione presso l’abitazione del legale rappresentante, ha eliminato la necessità (sino ad allora ritenuta insuperabile) che si tentasse previamente di consegnare la copia nella sede dell’ente. In tale ipotesi la consegna ad una persona di famiglia del legale rappresentante (nella specie, alla cognata) rende valida la notifica, ancorchè nella relata non sia specificato se il consegnatario sia o meno convivente, vista la presunzione che assiste tale circostanza (Cass., 22 gennaio 1998, n. 599).

La giurisprudenza più recente, che ritiene applicabili gli art. 140 e 143 c.p.c. anche nei confronti delle persone giuridiche direttamente presso la sede, sembrerebbe non pretendere più che, prima di procedere all’applicazione delle disposizioni citate, l’istante espleti un previo tentativo presso l’abitazione del legale rappresentante (Cass., 29 gennaio 1998, n. 904, in Giust. civ., 1998, I, 957, con n. di Murra, ed in  Foro it., 1998, I, 1500, con n. di Tesi; contra, ancora, Cass., 29 marzo 1996, n. 2932, in un caso in cui il nome del rappresentante era indicato nell’atto e si è fatto ricorso al rito degli irreperibili presso la sede legale).

Nessun dubbio, invece, si ha nel caso in cui occorra procedere ex artt. 140 o 143 c.p.c. nei riguardi del legale rapp.te (Cass., 5 marzo 2003, n. 3269).

10.- Relazione di notifica.

La relazione di notifica è ancor oggi definita l’elemento essenziale affinchè il procedimento notificatorio possa conseguire il proprio scopo, offrendo la giuridica certezza dell’avvenuta trasmissione dell’atto secondo le modalità stabilite dalla legge (Balena, op. cit., 274). In effetti la prova della notifica è data solo dalla citata relazione, che costituisce l’unico atto idoneo a fornire la certificazione dell’avvenuta notificazione, della sua data e della persona cui la copia è stata consegnata, senza la possibilità per il giudice d desumere detti elementi da diversa fonte di prova (Cass., 9 febbraio 1998, n. 1337). E’ ribadito il concetto che al contenuto delle dichiarazioni che l’ufficiale attesti essergli state fatte al momento della notifica non si estende l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, onde è sempre consentito all’interessato di provare la non veridicità di quelle dichiarazioni, sulle quali la parte nel cui interesse avviene la notificazione non può pertanto fondare alcun affidamento (Cass., 3 ottobre 1998, n. 9826). Parimenti, l’attività con la quale l’ufficiale giudiziario attesti, procedendo alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., di aver “effettuato gli avvisi di legge”, non fa fede fino a querela di falso essendo necessario, per avere tale conseguenza, che nella relazione si dia atto specificamente dell’esecuzione dei singoli adempimenti richiesti dal citato art. 140 c.p.c. (Cass., 4 febbraio 1998, n. 1125). Per la validità della relata non è necessario che questa sia costituita da un documento olografo, ben potendosi infatti utilizzare dei timbri (Cass., 12 maggio 1998, n. 4762), mentre è addirittura inesistente la relazione che sull’originale dell’atto risulti priva di sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario (Cass., 1 giugno 1999, n. 5305). L’omessa indicazione del luogo in cui la notificazione è avvenuta, ove sia emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto stesso, non comporta nullità bensì mera irregolarità (Cass., 9 aprile 1996, n. 3262; sulla non indispensabilità di enunciazioni esplicite in ordine al luogo della consegna, v. anche Cass., 9 aprile 1996, n. 3281).

11.- A mezzo posta.

La novità più importante nella materia delle notifiche postali è costituita dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 secondo comma l. 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui non sia possibile consegnare il piego al destinatario per sua assenza o rifiuto degli eventuali consegnatari, al destinatario stesso sia data notizia con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte (Corte cost., 23 settembre 1998, n. 346, in Foro it., 1998, I, 2601, con n. di Caponi; in Cons. St., 1998, II, 1563, con n. di Murra; in Giur. it., 1999, I, 1568, con n. di Balena), alla stessa stregua della disciplina dell’art. 140 c.p.c.. Con la medesima pronuncia la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 terzo comma stessa l. n. 890/82, nella parte in cui prevede un termine eccessivamente esiguo (dieci giorni dall’avvenuto deposito presso l’ufficio postale) assegnato al destinatario per ritirare il piego (la Corte ha però lasciato alla discrezionalità del legislatore l’individuazione di un termine più congruo, fermo restando che il momento del ritiro non incide sull’aspetto del perfezionamento della notificazione). Sugli effetti generali di detta sentenza di incostituzionalità, v. i contributi di Luiso, Panzarola e Murra in Giust. civ., 1999, II, 361). La lacuna apertasi nell’ordinamento a seguito della pronuncia in discorso è stata colmata dalla riforma del 2005, la quale ha previsto che il termine di giacenza del plico presso l’ufficio postale è di 180 giorni (fermo restando che, in caso di mancato ritiro nei dieci giorni dal deposito, l’avviso di ricevimento deve essere restituito al mittente, con conseguente perfezionamento della notificazione)

La stessa Corte cost. ha poi dichiarato incostituzionali l’art. 4 terzo comma ed il medesimo art. 149 c.p.c. nella parte in cui non prevedono una scissione temporale degli effetti della notifica tra notificante e notificato (C. Cost., 26 novembre 2002, n. 477, in Foro it., 2003, I, 13). Ciò ha imposto, come detto (cfr. supra § 3) la modifica dell’art. 149 c.p.c., con l’introduzione del nuovo terzo comma. Oggi, quindi, per colui che chiede la notifica, i termini da osservare sono rispettati al momento in cui si consegna l’atto all’ufficiale notificatore; per il destinatario resta fermo il principio  del perfezionamento al momento in cui riceve l’atto, attestata dall’avviso di ricevimento (con la decorrenza, solo da quella data, di eventuali termini imposti al destinatario stesso).

E’ stato ribadito che la data che certifica l’avvenuta consegna del piego al destinatario è quella apposta sull’avviso di ricevimento (Cass., 4 luglio 1998, n. 6554, secondo la quale l’avviso stesso non ammette equipollenti). E’ dunque l’avviso di ricevimento l’unico atto idoneo a documentare il perfezionamento della notifica (Cass., 4 febbraio 1999, n. 965). Sulle operazioni che debbono essere compiute in caso di impossibilità di consegnare il piego nell’abitazione del destinatario v. Cass., 15 febbraio 1999, n. 1224, nonchè Cass., 15 luglio 1998, n. 5972 (e Cass., 24 giugno 1992, n. 7732, in Giust. civ., 1992, I, 3011, con n. di Murra). Alla mancata attestazione sull’avviso di ricevimento, da parte dell’agente postale, di tutte le formalità eseguite e del deposito del plico presso l’ufficio postale nonchè del relativo avviso al destinatario e dei motivi che li hanno determinati, consegue la mancanza di prova in ordine all’effettivo compimento di tali attività e quindi la nullità della notifica a meno che la dimostrazione circa l’espletamento delle operazioni non sia stata offerta aliunde (Cass., 11 ottobre 1999, n. 11371). L’illeggibilità della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento assume rilievo solo nel caso in cui venga eccepita per contestare elementi in ordine all’identificazione del notificante come agente postale (Cass., 3 marzo 1998, n. 2327). Nullità si determina invece in caso di mancata sottoscrizione dell’avviso stesso (Cass., 15 giugno 1998, n. 5972, in un caso di rifiuto di consegnatari o di mancato reperimento del destinatario). Rafforzato, come si è ampiamente detto, si mostra l’orientamento per il quale il perfezionamento della notifica si determina in momenti diversi, per il notificante e per il destinatario, nel caso in cui il plico debba essere depositato presso l’ufficio postale (orientamento già espresso in sede di giurisprudenza ordinaria: Cass., 5 marzo 1996, n. 1729, in Giust. civ., 1996, I, 669, con n. di Murra; Cass., 15 maggio 1998, n. 4915).

E’ stata ritenuta valida la notificazione a mezzo posta con consegna del plico nelle mani del custode del fabbricato che, analogamente al portiere, si presume abbia tra le proprie mansioni quella di ritirare e distribuire la posta ai destinatari residenti nello stabile (Cass., 3 marzo 1998, n. 2327). Sempre per la validità della notifica si è espressa Cass. 21 gennaio 1999, n. 548, in Foro it, 1999, I, 1475, in un caso in cui l’atto, stavolta diretto ad una società, è stato consegnato al custode del fabbricato ove era ubicata la sede (e ciò in contrasto con l’orientamento abbastanza rigoroso formatosi sull’art. 145 c.p.c. ante novella, secondo il quale il portiere di un condominio non era un idoneo consegnatario quando l’atto era diretto a persona giuridica, a meno che il portiere stesso non fosse al servizio esclusivo dell’ente).

Va solo segnalato che sulle buste che si utilizzano per la notificazione a mezzo posta non debbono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa poi desumersi il contenuto del plico (art. 174 sedicesimo comma del Codice della privacy, che ha aggiunto un periodo all’art. 2 primo comma  l. n. 890 del 1982).

La riforma del 2005 ha anche introdotto il principio a mente del quale se l’ufficiale giudiziario, nell’eseguire la notificazione a mezzo posta, si avvale di sistemi telematici, la sottoscrizione della relata di sua competenza (diversa da quella dell’ufficiale postale che sarà poi apposta sull’avviso di ricevimento) è sostituita dall’indicazione a stampa del proprio nominativo, da apporre sul documento prodotto dal sistema informatizzato.

12.- Altre forme di notifica.

Il Codice contempla, com’è noto, altre modalità attraverso le quali è possibile portare a compimento una notificazione.

Per quanto riguarda la notifica eseguita presso il domiciliatario, ai sensi dell’art. 141, è stato affermato che la morte di costui, documentata dalla relazione di notifica, determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata detta elezione (Cass., 7 maggio 1998, n. 4632). Se, nonostante il divieto di notificare recato dal quarto comma dell’art. 141 c.p.c. (notifica eseguita su istanza dello stesso domiciliatario, morte di costui, cessazione dell’ufficio o trasferimento), la notificazione è egualmente avvenuta, questa sarà inefficace (Cass., 17 marzo 1999, n. 2408). La cancellazione dall’albo, quale ne sia la causa, del procuratore domiciliatario della parte, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la perdita di legittimazione di quel difensore a compiere ed a ricevere atti processuali e, quindi, l’estinzione ex lege del rapporto professionale di domiciliazione: con la conseguenza che è inesistente la notifica fatta alla parte presso quel procuratore (Cass., 10 luglio 1999, n. 7287).

Per la notificazione a militari in attività di servizio, regolata dall’art. 146 c.p.c., si è statuito che questa possa anche avvenire per mezzo del servizio postale (Cass., 16 febbraio 1996, n. 1202, in Foro it., 1996, I, 2827).

In ordine alla notificazione per pubblici proclami è stata sancita la nullità di quella che, eseguita per il rilevante numero dei destinatari, risulti poi priva del nome di uno di essi (P. Perugia, 25 febbraio 1995, in Giur. mer., 1996, 451). Inoltre, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all’elevato numero dei destintari, ma non anche quando esso sia conseguente a difficoltà nell’identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (Cass., 3 luglio 1998, n. 6507; Cass., 26 maggio 1994, n. 5173, in Giust. civ., 1994, I, 2831).

Esistono poi altre forme di notificazione, autonome dal modello codicistico vero e proprio, previste da singole norme speciali.

Innanzitutto va ricordato che la l. 21 gennaio 1994, n. 53 ha attribuito agli avvocati la facoltà di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. In sostanza si concentrano nella persona del difensore della parte sia il potere di impulso sia la funzione di intermediazione, quest’ultima di norma attribuzione esclusiva dell’ufficiale giudiziario (sull’affievolimento del monopolio di tale organo v. Murra, Brevi note di commento, 233). Com’è noto la normativa del 1994 ha introdotto la possibilità, per gli esercenti la professione forense (muniti di procura alle liti e previamente autorizzati dal Consiglio dell’ordine di appartenenza), di ricorrere alla c.d. notificazione diretta (qualora il destinatario sia un altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario della parte e che appartenga allo stesso albo ove è iscritto il notificante), ovvero avvalendosi del servizio postale senza la necessaria mediazione dell’ufficiale giudiziario. Su questo secondo versante la riforma del 2005 ha inciso nel senso che il notificante può far avere all’ufficio postale l’atto da notificare anche non necessariamente in forma cartacea, bensì trasmettendolo per via telematica.

Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo non può poi non accennarsi alla notificazione per via telematica, inizialmente prevista, in via generale, per il processo ordinario, dal d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, e poi disciplinata dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5 sul processo societario (sul quale Murra, Commento all’art. 17, 171 ss.). La riforma del 2005 ha rimesso alla previa autorizzazione del giudice la possibilità per gli avvocati costituiti di effettuare lo scambio di singoli atti attraverso l’uso del fax e della posta elettronica (art. 170 quarto comma c.p.c.). Condizioni perché si possa legittimamente attuare la possibilità in discorso sono: a) l’autorizzazione specifica concessa dal magistrato ad avvalersi dello strumento del fax o della posta elettronica, rilasciata anche senza un’esplicita richiesta della parte; b) il rispetto della normativa, anche di rango regolamentare, che concerne la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Funzionale a tale novità è dunque la previsione che onera i difensori ad indicare nel primo scritto difensivo utile (e quindi, in primo grado, nella citazione o nel ricorso introduttivi, nella comparsa di risposta, nell’atto di intervento) il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica dove sarà possibile eseguire le comunicazioni o le notificazioni (artt. 136, 170 e 176 c.p.c.).

13.- La nullità.

Ancorché l’art. 160 c.p.c. prevede che la notificazione sia nulla in talune ipotesi particolari (mancata osservanza disposizioni circa la persona alla quale al copia deve esser consegnata, o se vi è assoluta incertezza sulla persona alla quale è fatta ovvero sulla data), è pacifico che – visto l’espresso richiamo degli artt. 156 e 157 c.p.c. – siano individuabili ulteriori casi di nullità derivanti da vizi che impediscano il raggiungimento dello scopo (Balena, op. cit., 275): in sostanza l’enumerazione delle ipotesi citate nella norma non è tassativa.

Quanto alla fase di impulso si ribadisce il principio che la mancata indicazione, nella relazione di notifica, dell’istante, non importa nullità dell’atto a condizione che dal suo contesto costui sia comunque desumibile (Cass., 27 febbraio 1998, n. 2149; Cass., 14 agosto 1997, n. 7617, in Giust. civ., 1998, I, 1108). Si conferma che l’istanza da rivolgere all’ufficiale giudiziario può anche esser delegabile (pure oralmente) da parte del soggetto legittimato (Cass., 28 agosto 1998, n. 8557; Cass., 13 marzo 1998, n. 2742).

Per ciò che concerne le fasi di trasmissione e di documentazione si ritiene che l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario dia vita a mera nullità relativa, sanabile con il raggiungimento dello scopo (Cass., 28 agosto 1998, n. 8757, in una fattispecie di notifica di ricorso per cassazione). Diverso peraltro è il caso di notificazione di un atto processuale eseguita da soggetto niente affatto abilitato ad eseguire la trasmissione (nella specie si trattava del responsabile dell’ufficio personale): in tale ipotesi la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell’inesistenza stessa della notificazione (Cass., 13 febbraio 1999, n. 1195, in Foro it., 1999, I, 2963). Ciò comporta che sia data particolare attenzione all’atto di investitura o di nomina del funzionario incaricato di eseguire la notifica: onde evitare che l’assenza di tale atto formale possa viziare l’intera procedura di notifica di tutti i suoi atti. A proposito del concetto di inesistenza della notifica (cui la giurisprudenza ricorre sovente, si veda Cass. 27 febbraio 1998, n. 2147. Su tali aspetti v. anche Auletta, Nullità ed inesistenza, 230 ss.): ad esempio la categoria dell’inesistenza è stata considerata sussistere quando difetta la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nella relata originale (Cass., 26 novembre 1998, n. 6377), in caso di notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto (anziché singolarmente a ciascuno) oltre l’anno dal decesso (Cass., 21 settembre 1998, n. 9432), oppure nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato al procuratore domiciliatario nominato nel giudizio di merito ma a persona diversa dal destinatario dell’impugnazione (Cass., 27 gennaio 1996, n. 620).

La tendenza giurisprudenziale ad estendere l’inesistenza ha subito un arresto con Cass., 10 ottobre 1997, n. 9859, in Giust. civ., 1997, I, 3005, con n. di Califano), con riguardo alla fattispecie, statisticamente più ricorrente, della notificazione dell’atto di impugnazione, effettuata con consegna di un numero di copie inferiore a quello dei destinatari, presso l’unico difensore domiciliatario: oggi la giurisprudenza considera il vizio solo come un’ipotesi di nullità (Cass. 24 febbraio 1998, n. 1952). La stessa conseguenza si determina con la notifica di un unico atto di precetto destinato a più debitori (Cass., 23 marzo 1998, n. 3072): in tal caso l’opposizione al precetto sana il vizio. La nullità della notificazione della sentenza in un numero di copie minore di quello necessario comporta la mancata decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass., 24 febbraio 1998, n. 1952). In definitiva la giurisprudenza ritiene che l’inesistenza della notifica ricorra solo quando l’atto esorbiti completamente dallo schema legale, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, e non anche quando sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento notificatorio (Cass., 12 marzo 1999, n. 2195, in Giust. civ.,  1999, I, 2343)

            Sempre con riguardo alle fasi di trasmissione, consegna e documentazione la nullità va ravvisata, ad esempio nella notificazione ex art. 140 c.p.c., dal mancato espletamento di tutte e tre le formalità ivi previste (Cass., 4 settembre 1996, n. 8071, in Foro it., 1997, I, 533; peraltro si ammette la sanatoria se, in presenza dei vizi, la parte destinataria dell’atto accetti il contraddittorio senza nulla eccepire al riguardo: Cass., 11 giugno 1998, n. 5800); oppure dallo stesso ricorso alle forme dell’art. 140 c.p.c., quando risulti che esso era illegittimo per assenza delle condizioni richieste dalla norma (Cass., 9 agosto 1996, n. 7309).

Quanto alla data della notificazione la giurisprudenza più recente, in sensibile difformità da un consolidato orientamento, ha ravvisato la nullità quando nella relazione non sia possibile ricavare con certezza, a causa di un segno grafico equivoco, il giorno di avvenuta consegna (Cass., 18 agosto 1998, n. 8143, in Foro it., 1999, I, 3015). Diversamente, in precedenza, si è applicato il principio secondo il quale in assenza di contestazioni sul mese e sull’anno di avvenuta notificazione, questa si considera effettuata l’ultimo giorno del mese medesimo (Cass., 27 ottobre 1992, n. 11649). La dottrina ritiene che la disposizione di cui all’art. 160 c.p.c. debba essere intesa in senso restrittivo e cioè con riferimento a quelle sole ipotesi in cui la data costituisce il dies a quo nel computo di un termine e che, comunque, sia possibile ricavare aliunde la data stessa, nei casi in cui questa risulti indirettamente dal contesto dell’atto (Satta-Punzi, Diritto processuale civile, 247).

 Bibliografia Essenziale

Tutta la manualistica si occupa ovviamente della materia delle comunicazioni e delle notificazioni. Sul tema, la monografia ancora più rilevante, ancorchè datata, è quella di Punzi La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959. Tra i saggi, le voci enciclopediche, gli articoli e le note a sentenza più significativi si segnalano i seguenti.

Sui profili generali: Auletta, Nullità e inesistenza degli atti processuali civili, Padova, 1999; Balena, Notificazione e comunicazione, in D. disc. priv., sez. civ., Torino, XII, 1995, 259; Battaglia, Comunicazioni e notificazioni nel procedimento contenzioso tributario, in Comm. centr., 1978, II, 1861; Bignardi, Notificazione degli atti processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, 219; Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale), in Foro it. 2004, I, 645; Carnelutti, Comunicazioni per biglietto di cancelleria, in Riv. dir. proc. 1955, II, 270; D’Ajala Valva, Notificazione (dir. trib.), in Enc. giur.,, XXI, Roma 1990; D’Alessio, Notificazione, in Nss. D.I., ­App., Torino 1984, 250; D’Onofrio, Validità della comu­nicazione presso la cancelleria, in Giur. it., 1953, I, 2, 915; La China, Comunicazione, in Enc. giur., VII, Roma, 1988; La China, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXI, Roma 1988; Lancellotti, Comunicazione, in Nss. D.I.,, III, Torino 1959, 846; Martinetto, Notificazione, in Nss. D.I.,, XI, Torino 1965,395; Minoli, Le notificazioni nel processo civile, Milano, 1938; Murra, Ancora sull’istanza di notificazione, in Giust. civ., 1993, I, 1804; Murra, A proposito della notificazione inesistente, in Giust. civ., 2001, II, 514; Picardi, L’uf{iciale giudiziario: una figura ambigua, in Giust. civ., 1993, I, 537; Punzi, Comunicazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., VIII, Milano 1961, 207; Punzi, Delle comunicazioni e delle notificazioni, Comm. al c.p.c. dir. da Allorio, 1, 2, Torino 1973, 1438; Punzi, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Milano 1978, 641; Sciuto, Le notificazioni nel processo civile, Napoli 1980; Sorbello, La notificazione degli atti processuali, in Giust. civ., 2006, II, 239; Spiazzi, Comunicazione, in Nss. D.I., App., II, Torino 1981, 141; Tarzia, Una proposta per le notificazioni di atti giudiziari, in Giur. it., 1975, IV, 106.

Sulla notificazione a mezzo posta: Biavati, Commento alla legge 20 nov. 1982 n. 890, in Nuove leggi civili, 1983, 1036; Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi, in Foro it. 2003, I, 13; Carnacini, Ancora una vittima delle notificazioni per posta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 1185; Carpi, Commento alla legge 20 novembre 1982, n. 890, in Nuove leggi civili, 1983, 1036; Casella Pacca, Sulla nullità della notificazione a mezzo posta ed onere nell’indicazione del destinatario, in Giur. it., 1986, I, l, 597; Dalmotto, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi, in Giur. it., 2003, 1549; Levoni, Nuove norme sulle notificazioni postali di atti giudiziari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, 1486; Luiso-Panzarola-Murra, La notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della consulta, in Giust. civ., 1999, II, 361; Murra, Notificazione a mezzo del servizio postale: la costituzione in giudizio sana la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento, in Giust. civ., 1989, I, 2680; Murra, Sulle modalità di documentazione della notifica a mezzo posta, in Giust. civ., 1992, I, 3012; Murra, Sulla scissione temporale del perfezionamento della notificazione mezzo posta, in Giust. civ., 1994, I, 3140; Murra, Notificazione e mezzo posta: sancita la diversa decorrenza degli effetti tra notificante e destinatario, in Giust. civ.,  1996, 672; Murra, Notificazione a mezzo posta e ritiro dell’atto oltre il termine di dieci giorni dal deposito, in Giust. civ.,  1994, I, 2843; Murra, Il  postino dovrà suonare due volte (la scure della Corte costituzionale sulle notifiche a mezzo posta), in Cons. St. 1998, II, 1563; Vacirca, Prime riflessioni sulla nuova legge in materia di notificazione  di atti a mezzo posta, in Foro amm., 1982, I, 2315.

Sulla notificazione all’estero: Campeis-De Pauli, La disciplina attuale delle notificazioni all’estero in materia civile. Nuove norme, problemi vecchi e nuovi, in Giust. civ., 1983, II, 211; Campeis-De Pauli, La tutela del richiedente la notificazione all’estero fra novelle legislative ed intervento della Corte costituzionale, in N. giur. civ. comm. 34, I, 399; Campeis-De Pauli, Prime riflessioni sulla disciplina delle notifiche in materia civile e commerciale nell’unione Europea, in Giust. civ., 2001, II, 239; Carpi, Commento alla l. 6 febbraio 1981, n. 42, Nuove leggi civili, 1982, 321; Ciaccia Cavallari, Com­mento alla l. 6 febbraio 1981, n. 42, in Nuove leggi civili; Costantino-Saravalle, Il regime della notificazione all’estero secondo la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1984, 451; Ferri, La notifica all’estero, Padova, 1989; Frigo, Notificazione all’estero, in D. discip. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, 247; Gambineri, In tema di notifiche all’estero, in Foro it.,  97, I, 1006; Panzarola, La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari negli stati membri dell’Unione Europea, in Nuove leggi civili, 2000, 1161; Pocar, Note sull’esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni all’estero, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1982, 574; Pocar, Notificazione (dir. proc. civ. inter.), in Nss. D.I. App., V, Torino 1984, 253; Politi, La convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni  all’estero e le notifiche a cura dei consoli italiani, in Riv. dir. intern., 1983, 375; Sandulli, La notificazione all’e­stero, in Giur. mer., 1981, IV, 296; Scalabrino, Considerazioni vecchie e nuove sulla notifica all’e­stero degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 1109;

Sulla notificazione agli assenti o alle persone giuridiche: Caponi, Svolta delle sezioni unite nella disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c., in Foro it., 2005, I, 699; Giudetti, La notificazione al destinatario latitante, in Foro it., 1989, I, 829; Olivieri, La fati­cosa notifìcazione al destinatario irreperibile, in Riv. dir. proc., 1981, 364; Orsenigo, In tema di notifica alle persone giuridiche ai semi dell’art. 140, in Foro it.,  1986, I, 1591; Protettì, Le notificazioni alle persone giuridiche, in Soc., 1986, 592; Ruadino, In tema di notifica di atti tributari ex art. 140 c.p.c., in Boll. tribut., 1986, 1674; Santarsiere, Notificazioni alle amministrazioni dello Stato e deroga al principio generale, in Arch. giur. circ., 1988,730; Saraceni, Notificazioni dell’irreperibile: la pronuncia delle sezioni unite sulla scissione del perfezionamento del procedimento notificatorio, in Giust. civ., 2005, I, 699.

Su forme particolari di notifica: Bianchini, Della notifica di citazione a mezzo telex, in Dir. maritt., 1979, 71; Costantino, Sulla notificazione a mezzo telex, in Riv. dir. proc., 1981, 181; Costantino, Sulla trasmissione degli atti processuali attraverso mezzi di telecomunicazione (prime note sulla l. 7 giugno 1993 n. 183), in Foro it., 1993, I, 2501; Dattola, L’uso legalizzato dei fax e il sistema di trasmissione degli atti giudiziari in copia conforme, in Giust. civ., 1995, II, 349; D’Uva, Osservazioni sulla notificazione per pubblici proclami, in Giur. it., 1978, I, 1,2061; Murra, Commento all’art. 17 d.lg. n. 5 del 2003, in La riforma delle società, Il processo, a cura di Sassani, Torino, 2003, 172; Sassani, Notificazione  per pubblici proclami e obiter dicta giudiziali, in Giur. it, 1991, I, 2, 99.

One Response to “Comunicazioni e notificazioni, in Dizionario di diritto privato, a cura di N. Irti”

  1. Ciro scrive:

    Quesito-

    La notifica degli addebiti disciplinari, fatta presso la caserma dove il militare prestava servizio prima di andare in pensione e valida ?

    Sempre detta notifca,viene girata dal Comandante della caserma con R/R .all’indirizzo di residenza -E da considerarsi Nulla ?

    vi ringrazio

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