TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 gennaio 2010 n. 479

TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 gennaio 2010 n. 479

TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 gennaio 2010 n. 479 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – Soc. P. S. (avv. Di Giovanni) c. Comune di Roma (avv. Murra), A. S. U. (n.c.) e O. M. C. O. P. R. (avv.ti Bersani e Scala).

 1. – Leggi e decreti – Legge statale – Contrasto con principi generali del Trattato U.E. – Disapplicazione – Esclusione.

 2. – Professioni e mestieri – Esercizio di professioni sanitarie – Sospensione e radiazione – Conseguenze automatiche – Art. 42 e 43 D.P.R. n. 221 del 1950 – Sanzioni irrogabili – Individuazione.

 3. – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 L. n. 241 del 1990 – Scritti defensionali – Analitica confutazione delle argomentazioni – Esclusione.

 1. – Nelle ipotesi di conflitto di una norma dell’ordinamento interno con i principi generali del Trattato della Comunità Europea, e non con una normativa di settore emessa dagli organi comunitari competenti, non è percorribile la strada della disapplicazione per difetto di una normativa comunitaria direttamente applicabile[1].

 2. – Nella disciplina dell’esercizio delle professioni sanitarie, di cui al D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, la sospensione e la radiazione sono previste non solo quali conseguenze automatiche, in relazione al verificarsi delle situazioni contemplate dagli art. 42 e 43, ma anche quali sanzioni irrogabili in esito a procedimento disciplinare, ai sensi degli art. 39, 40, 41[2].

 3. – L’obbligo, ex art. 10 L. n. 241 del 1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati, nel corso dell’iter procedimentale, non impone un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati[3].

 


[1] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2005 n. 4207.

[2] Cfr. Cass. SS.UU., 17 gennaio 1991 n. 401.

[3] Cfr. in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2008 n. 17.

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