TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2010 n. 1030

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2010 n. 1030

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2010 n. 1030 – Pres. Tosti – Est. Chiné – Soc. I. A. C. (avv.ti Giovanniello e Lazzaro) c. Comune di Roma (avv. Murra), Soc. Gepra ed altri (avv. Antonetti).

 1. – Competenza e giurisdizione – Responsabilità della P.A. – Azioni di risarcimento danni – Comportamenti attivi od omissivi P.A. – Giurisdizione amministrativa – Criterio di riparto – Individuazione.

 2. – Competenza e giurisdizione – Responsabilità della P.A. – Insidia stradale – Giurisdizione A.G.O.

 1. – Costituisce ormai ius receptum, al quale si uniforma da tempo la giurisprudenza amministrativa, che la giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni correlati non a provvedimenti o atti amministrativi, ma a meri comportamenti, attivi od omissivi, delle Pubbliche amministrazioni, spetta al giudice amministrativo soltanto se trattasi di comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere[1]; pertanto, tutti gli altri comportamenti, svincolati dall’esercizio di potestà pubblicistiche, non possono essere sindacati dal giudice amministrativo, ma soltanto dal giudice ordinario.

 2. – E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria proposta da un privato nei confronti dell’Ente pubblico proprietario di una strada, per i danni derivanti dall’inosservanza, nella sistemazione o manutenzione, delle regole tecniche, nonché dei canoni ordinari di diligenza e prudenza, giacché la predetta azione non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì un’attività materiale soggetta al rispetto del generale principio del neminem laedere[2].

 


[1] Cfr. Corte cost., 11 maggio 2006 n. 191.

[2] Cfr. Cass. SS.UU., 20 ottobre 2006 n. 22521; id. 18 ottobre 2005 n. 20117.

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