TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 2999

TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 2999

TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 2999 – Pres. Tosti – Est. Russo – Condominio V. S. T. A. c. Comune di Roma (avv.ti Murra e Scotto), F. E. (avv.ti De Simone e Tamilia) ed altro (n.c.).

 1. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanza contingibile ed urgente – Potestà esclusiva del Sindaco – Intervento di altro organo – Carenza di attribuzione ex art. 21 septies, comma 1, L. n. 241 del 1990 – Non è convalidabile – Art. 21 nonies, comma 2, L. n. 241 del 1990 – Inapplicabilità.

 2. – Atto amministrativo – Interpretazione – Conformità ai principi ex art. 1367 Cod.civ. – Valore prescrittivo – Ricostruzione del reale senso.

 3. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanza contingibile ed urgente – Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorre.

1.La potestà di ordinanza ex art. 54, comma 2, D.L.vo n. 26 del 2000, nel testo vigente prima della novella del 2008, spetta in via esclusiva al Sindaco quale ufficiale di governo e nei casi colà espressamente stabiliti; pertanto, l’intervento d’altro organo sarebbe affetto da carenza d’attribuzione ai sensi dell’art. 21 septies, comma 1, della L. 7 agosto del 1990 n. 241 e, quindi, non convalidabile giusta quanto stabilito, a differenza di quanto accade in tutti i casi di vera e propria incompetenza, dal successivo art. 21 nonies, comma 2.

 2. – Con una scelta ermeneutica conforme al canone di cui all’art. 1367 Cod.civ., va privilegiato, su un piano d’effettività, il valore prescrittivo del provvedimento e delle singole sue clausole, appunto al fine di ricostruirne il reale senso che risulta dal complesso dell’atto medesimo.

 3.Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco, essendo appunto contrassegnate da indifferibilità e urgenza, non necessitano di comunicazione[1].

 

 

 

 


 

 

 

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