1. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di pernottamento – Art. 3, comma 9, L.R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini edilizi e paesaggistici – Retroattività – Condizione.
2. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di pernottamento – Art. 3, comma 9, L.R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini edilizi e paesaggistici – Campeggi ubicati in Parchi – N.O. dell’Ente Parco – Acquisizione – Opportunità.
3. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Villaggi turistici – Mancata previsione nel P.R.G. – Autorizzazione – Possibilità – Condizioni.
1. – La normativa di favore introdotta dall’art. 3, comma 9, della Legge regionale n. 99 del 2009, secondo il quale non ha rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica l’installazione di mezzi mobili di pernottamento, ancorché collocati stabilmente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive in regola con le autorizzazioni di esercizio, può ragionevolmente essere estesa anche alle situazioni pregresse, mai oggetto di contestazione da parte della P.A.
2. – La normativa di favore introdotta dall’art. 3, comma 9, della Legge regionale n. 99 del 2009, secondo il quale non ha rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica l’installazione di mezzi mobili di pernottamento, ancorché collocati stabilmente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive in regola con le autorizzazioni di esercizio, non fa distinzione tra strutture collocate in aree soggette a vincolo ed aree prive di vincoli; tuttavia, si ritiene che ove il campeggio ricada in zona perimetrata a Parco, sia opportuno richiedere il preventivo nulla osta dell’Ente Parco.
3. – Sebbene la normativa regionale distingua, tra le strutture ricettive all’aria aperta, il campeggio dal villaggio turistico (con riferimento esclusivo, peraltro, alla quota di spazio riservato a coloro che sono provvisti o meno di mezzi di pernottamento personali), il nuovo Piano regolatore prevede, come strutture ricettive all’aria aperta, la sola categoria dei campeggi; tuttavia, ferme restando le caratteristiche tipologiche delle strutture non mobili che la normativa regionale stessa (Regolamento n. 18 del 2008) fissa per i villaggi, e tenuto conto che nel P.R.G. le aree per i campeggi sono già delimitate, si ritiene che l’Ufficio possa egualmente autorizzare (ai soli fini dell’esercizio) anche i villaggi medesimi.