Parere – Edilizia ed urbanistica

Parere – Edilizia ed urbanistica

1. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di pernottamento – Art. 3, comma 9, L.R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini edilizi e paesaggistici – Retroattività – Condizione.

 2. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di pernottamento – Art. 3, comma 9, L.R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini edilizi e paesaggistici – Campeggi ubicati in Parchi – N.O. dell’Ente Parco – Acquisizione – Opportunità.

 3. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Villaggi turistici – Mancata previsione nel P.R.G. – Autorizzazione – Possibilità – Condizioni.

1. La normativa di favore introdotta dall’art. 3, comma 9, della Legge regionale n. 99 del 2009, secondo il quale non ha rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica l’installazione di mezzi mobili di pernottamento, ancorché collocati stabilmente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive in regola con le autorizzazioni di esercizio, può ragionevolmente essere estesa anche alle situazioni pregresse, mai oggetto di contestazione da parte della P.A.

2. La normativa di favore introdotta dall’art. 3, comma 9, della Legge regionale n. 99 del 2009, secondo il quale non ha rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica l’installazione di mezzi mobili di pernottamento, ancorché collocati stabilmente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive in regola con le autorizzazioni di esercizio, non fa distinzione tra strutture collocate in aree soggette a vincolo ed aree prive di vincoli; tuttavia, si ritiene che ove il campeggio ricada in zona perimetrata a Parco, sia opportuno richiedere il preventivo nulla osta dell’Ente Parco.

3. Sebbene la normativa regionale distingua, tra le strutture ricettive all’aria aperta, il  campeggio dal villaggio turistico (con riferimento esclusivo, peraltro, alla quota di spazio riservato a coloro che sono provvisti o meno di mezzi di pernottamento personali), il nuovo Piano regolatore prevede, come strutture ricettive all’aria aperta, la sola categoria dei campeggi; tuttavia, ferme restando le caratteristiche tipologiche delle strutture non mobili che la normativa regionale stessa (Regolamento n. 18 del 2008) fissa per i villaggi, e tenuto conto che nel P.R.G. le aree per i campeggi sono già delimitate, si ritiene che l’Ufficio possa egualmente autorizzare (ai soli fini dell’esercizio) anche i villaggi medesimi.

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