Parere – Edilizia ed urbanistica

Parere – Edilizia ed urbanistica

Parere

1.Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Annullamento regionale – Vale solo per la c.d. Super D.I.A.

 2. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Natura di provvedimento – Configurabilità.

 3. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Annullamento d’ufficio – Condizioni e limiti.

 4. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Annullamento d’ufficio – Intervento celere e tempestivo della P.A. – Opportunità.

1. – L’art. 34 L.R. Lazio n. 15 del 2008 riconosce alla Regione il potere di annullamento, nel termine di dieci anni, delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione o, nel caso di interventi realizzabili mediante D.I.A. ex art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, al momento della scadenza del termine dei trenta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; pertanto, la norma in questione, anche se richiama apparentemente ogni provvedimento edilizio, si riferisce esclusivamente, nel caso della denuncia di inizio attività, esclusivamente alla c.d. “super D.I.A.”, vista l’invocazione del solo comma 3 dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia (in ciò replicando la disposizione, di rango nazionale, contenuta nell’art. 39, comma 5 bis, del T.U. dell’edilizia, del quale costituisce oggettivamente una gemmazione, peraltro introdotta nel Testo unico grazie all’art. 1 D.L.vo n. 301 del 2002).

2. – La denuncia di inizio di attività in materia edilizia non costituisce un mero atto privato bensì un vero e proprio titolo abilitativo (al pari del permesso di costruire), che si forma a seguito del decorso dei trenta giorni fissati per l’esercizio del potere di verifica da parte del Comune ovvero nel silenzio dell’Amministrazione.

3. – L’esercizio del potere di autoannullamento di un atto amministrativo abilitativo, quale la denuncia di inizio attività in materia edilizia, incontra dei limiti estremamente rigorosi, tenuto conto che il Comune ha del tempo a disposizione per evitare che si formi un provvedimento silente di assenso sulla denuncia del privato; orbene, se durante il termine di cui all’art. 23 T.U. n. 380 del 2001 il Comune può sempre esercitare il suo potere inibitorio (ovviamente motivando la scelta effettuata), sfruttando lo spatium deliberandi a sua disposizione, una volta decorso quel termine, le ragioni che possono indurre la P.A. ad intervenire sono diverse da quelle spendibili prima dello spirare del termine stesso, atteso che nel caso di presentazione di una D.I.A., il decorso del termine assegnato alla P.A. per l’adozione dei provvedimenti inibitori, ai sensi dell’art. 23 T.U. n. 380 del 2001, non comporta che l’attività del privato – se difforme dal paradigma normativo – possa considerarsi lecitamente effettuata; ne deriva che il provvedimento implicitamente formatosi per l’effetto dell’inerzia dell’Amministrazione può essere oggetto di interventi di annullamento d’ufficio quali esplicazione sia dei poteri di vigilanza edilizia sia – più in generale – di autotutela, che permangono in capo alla P.A. ed il cui esercizio, però, va contemperato con il rispetto dei principi di lealtà e certezza dei rapporti giuridici

4. – L’annullamento d’ufficio di una denuncia di inizio attività in materia edilizia potrà avvenire per ragioni particolarmente pregnanti (assenza di nulla osta indispensabili, accertata infedeltà della D.I.A, ecc.) e dovrà intervenire entro un lasso di tempo ragionevole dal formarsi dell’atto di assenso implicito, e non quindi a distanza di molto tempo da quel momento, onde evitare che l’affidamento che il privato ha fatto sul silenzio della P.A. abbia radicato situazioni giuridiche soggettive consolidatesi.

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