CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 5 novembre 2009

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 5 novembre 2009

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 5 novembre 2009  (ord.za) – Pres. Settimj – Est. Parziale – Soc. M. D. (avv. Giordano) c. Comune di Roma (avv. Murra) ed altri (n.c.).

 1. Cassazione – Sentenze impugnabili – Decisioni del giudice di pace – D.L.vo n. 40 del 2006 – Disciplina transitoria.

 1. – Le sentenze del giudice di pace, rese all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, ma pubblicate in data successiva all’entrata in vigore del D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40, non sono più ricorribili direttamente in Cassazione, ma devono essere appellate, in quanto, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 L. n. 689 del 1981, che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23 e ne ha previsto (modificando il comma 5) l’appellabilità; pertanto, il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al nuovo comma, che tale nuova disciplina si applichi “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. (Nella specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con il quale la Soc. M.D. ha impugnato di fronte alla Corte di cassazione una sentenza del giudice di pace di Roma, pubblicata il 6 luglio 2006, quindi in data successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta  il 2 marzo 2006).

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