CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 14 ottobre 2009 n. 6294

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 14 ottobre 2009 n. 6294

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 14 ottobre 2009 n. 6294 – Pres. Barbagallo – Est. Castriota Scanderbeg – M. D. ed altri (avv.ti Valentino e Alibrandi) c. Comune di Roma (avv. Murra).

 1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento – Vizi di legittimità – Motivazione adeguata.

 2. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento – Termine perentorio – Estensione alla comunicazione successiva – Esclusione.

 1. – L’Autorità ministeriale, in sede di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, non può reiterare il giudizio tecnico-discrezionale di compatibilità ambientale e paesaggistica già reso dall’Autorità periferica, dovendosi limitare a sindacare tale atto autorizzatorio soltanto sul piano dei possibili vizi di legittimità da cui lo stesso risulti eventualmente affetto; ciò nonostante, l’Autorità centrale, qualora ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria, deve fornire una motivazione che deve necessariamente incidere – per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità – nella valutazione della non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo.

 2. – Il termine perentorio di sessanta giorni assegnato al Ministro per i beni e le attività culturali per l’annullamento dell’autorizzazione regionale, in materia di opere soggette a vincolo paesistico, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, e non anche alla successiva fase della comunicazione o notificazione del conseguente provvedimento, non avendo quest’ultimo natura recettizia.

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