Parere – Edilizia ed urbanistica

Parere – Edilizia ed urbanistica

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Convenzioni in deroga – Nullità.

 2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Rispetto assoluto – Limite.

 3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Possibili transazioni ex lege Reg. Lazio n. 11 del 2007 – Interpretazione.

 4. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Possibili transazioni ex lege Reg. Lazio n. 11 del 2007 – Possibile contrasto con normativa statale – Parere della Corte dei conti – Opportunità.

1. – Posto che il principio del pareggiamento dei costi gravanti sul Comune per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento di edilizia residenziale pubblica deriva da una norma di legge statale (art. 35 L. n. 865 del 1971), di carattere imperativo (anche perché mirante a non aggravare i bilanci degli Enti locali), le convenzioni che non dovessero prevedere (se non addirittura escludere) detto principio sono da considerarsi nulle di diritto.

2. – In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi di determinazione del prezzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, da un punto di vista squisitamente giuridico se è vero che il privato non dovrebbe subire un pregiudizio da un contegno irregolare imputabile alla P.A. – colpevole di non aver condotto in modo conforme a legge la procedura espropriativa facendo così lievitare i costi per l’acquisizione delle aree – è altrettanto innegabile che non sussiste un diritto soggettivo da parte del privato di diventare proprietario dell’immobile, stante la piena consapevolezza da parte di costui che, in origine, egli sarebbe diventato esclusivamente titolare di un diritto di superficie; pertanto, la P.A. ha il potere di determinare il prezzo della trasformazione del diritto facendo ricorso a criteri che assicurino, comunque, il maggior rispetto possibile del principio stabilito dall’art. 35, comma 12, L. n. 865 del 1971.

3. In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi di determinazione del prezzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la disposizione della L.R. Lazio n. 11 del 2007, contenuta nel comma 3 dell’art. 12, che mira a favorire la deflazione del contenzioso mediante accordi transattivi, ha ovviamente come presupposto che la P.A. abbia determinato il costo della trasformazione in perfetto ossequio al disposto dell’art. 35, comma 12, L. n. 865 del 1971; pertanto, il riferimento al “diverso costo di acquisizione delle aree espropriate”, contenuto nella norma, è chiaramente relativo alla forbice che si realizza tra la somma originariamente calcolabile a titolo di indennità di esproprio con quella concretamente poi versata dalla P.A. all’esito del procedimento di acquisizione (che ben potrebbe essere lievitata, e di molto, a seguito del verificarsi degli eventi patologici di cui si è detto). 

4.In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi di determinazione del prezzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la disposizione della L.R. Lazio n. 11 del 2007, contenuta nel comma 3 dell’art. 12, che mira a favorire la deflazione del contenzioso mediante accordi transattivi, nel consentire alle Amministrazioni di rinunciare a recuperare somme che si assumono dovute per effetto del più volte citato principio del pareggiamento dei costi, potrebbe essere tacciata di essere in contrasto con la disposizione di rango primario di emanazione statale (art. 35 L. n. 865 del 1971); pertanto, appare opportuno che della sua coerenza con i principi generali sia investita la Corte dei conti, in sede di parere, così come consentito dall’art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003 n. 131, c.d. legge “La Loggia”.

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