Le notificazioni

Le notificazioni

LE NOTIFICAZIONI

di Rodolfo Murra –

Premessa. 1.- Principi generali. 2.- Notificazioni a mani proprie. 3.- Consegnatari. 4.- Irreperibilità momentanea. 5.- Notificazione all’estero. 6.- Rito degli irreperibili. 7.- A persone giuridiche. 8.- Relazione di notifica. 9.- A mezzo posta. 10.- Altre forme di notifica. 11.- La nullità.

 

Premessa.

L’esigenza di fornire un presidio specifico come ausilio per i soggetti impegnati quotidianamente nell’attività di notificazione degli atti dell’Amministrazione comunale è sorta allorquando si è avuto modo di verificare che molte controversie giudiziarie che vedono coinvolto l’Ente si concludono a suo sfavore per problemi connessi alla irregolarità delle operazioni di notifica.

La conoscenza di un provvedimento amministrativo da parte del soggetto destinataria dei suoi effetti è momento fondamentale e decisivo (e troppo spesso sottovalutato) ai fini della validità del procedimento che si conclude con la comunicazione del provvedimento stesso. Sovente il Comune perde il diritto ad incamerare somme ingenti, ovvero si vede vanificare mesi e mesi di attività amministrativa svolta, oppure non riesce a concludere un importante iter amministrativo per banalissimi vizi della notificazione. Senza contare che il privato destinatario di un provvedimento per lui lesivo non esita più, oggi, ad affidarsi ad un esperto di diritto, il quale in primo luogo cerca subito di scovare eventuali difetti formali prima ancora che sostanziali.

Ecco dunque spiegata l’esigenza di aggiornare e formare, con attività costante ed approfondita, gli operatori delle notificazioni, nella ferma convinzione che il buon esito del loro lavoro contribuisce in grandissima parte ad evitare l’insorgere di un contenzioso estremamente pericoloso per gli interessi dell’Amministrazione.

 1.- Principi generali.

La dottrina più recente puntualizza che con il termine “notificazione” si indica il procedimento preordinato, attraverso l’attività di un soggetto qualificato, a portare un atto (giudiziale e non), a conoscenza di uno o più soggetti determinati (Balena, Notificazione e comunicazione, Digesto, disc. priv., XII, Torino, 1995, 261). Rimane pur sempre valida la concezione secondo la quale il procedimento in questione sia scomponibile in tre distinte fasi: istanza, trasmissione e consegna.

La prima fase, cioè quella dell’istanza, è assai poco rilevante nell’ambito delle notificazioni di atti dell’Amministrazione atteso che l’istante è sempre o un organo politico ovvero un dirigente, cioè organi (in senso lato) della P.A., ed il notificatore è di regola un dipendente della stessa Amministrazione. Diverso è il caso, invece, nel quale il notificatore è un vero e proprio “intermediario”, come l’Ufficiale giudiziario, ed allora i problemi relativi a questa fase, dell’impulso notificatorio, sono assai più ampi e complessi. Si pone infatti la questione su quale sia l’atto idoneo a far attivare il notificatore: è stato ribadito il principio (affermato in origine dalle S.U. con la sent. 6.9.90, n. 9213, GC, 1990, I, 2809, nt. Murra) secondo il quale l’attività di impulso del procedimento notificatorio può dal soggetto legittimato (e cioè, nel processo, dalla parte o dal suo difensore) essere delegata ad altra persona, anche verbalmente (Cass. 28.8.98, n. 8557; Cass. 13.3.98, n. 2742, FI 1998, I, 1860 e GC 1998, I, 1903; Cass. 96, n. 4501). E’ peraltro nulla la notificazione eseguita su richiesta del semplice domiciliatario, privo di poteri di rappresentanza (Cass. 14.11.96, n. 9972). La mancata menzione, nella relazione di notifica, della persona che ha officiato l’ufficiale giudiziario è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata (Cass. 98, n. 2742; Cass. 97, n. 12126).

Per ciò che concerne la fase della trasmissione il principale ordine di problemi attiene alla corretta individuazione del luogo ove eseguire la consegna dell’atto. A tal proposito è stato più volte riaffermato il principio per il quale ai fini di una esatta determinazione del luogo di residenza del destinatario assume rilevanza esclusiva quello ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore puramente presuntivo e di orientamento, essendo suscettibili di superamento da una semplice prova contraria, ricavabile da qualsiasi fonte di convincimento (Cass. 5.5.98, n. 4518; Cass. 18.4.98, n. 3982; Cass. 27.2.98, n. 2230). E’ pacifico che al contenuto delle dichiarazioni che l’ufficiale notificatore attesti essergli state fatte al momento della notifica non si estende l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico (ma su ciò v. anche § 8), cosicchè l’interessato potrà sempre smentirle con semplici prove contrarie (Cass. 3.10.98, n. 9826). In relazione alla legittimazione relativa alla fase di trasmissione è stata ritenuta del tutto inesistente la notificazione eseguita da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario, dal messo di conciliazione o da altri funzionari (come gli agenti della polizia municipale appositamente delegati) autorizzati (Cass. 13.2.99, n. 1195, FI, 1999, I, 2963).

Quanto al tempo delle notificazioni (su cui vedi § 11), che è prescritto dall’art. 147, la dottrina concorda sul fatto che la norma tutela esclusivamente l’interesse al riposo del privato destinatario dell’atto; sicchè la disposizione non trova applicazione allorquando la notificazione viene eseguita in un modo che non prevede la diretta consegna (Balena, op. cit., 264). Ad ogni modo la violazione del tempo della notificazione è deducibile solo dal medesimo interessato, e cioè dal destinatario, quale legittimo rifiuto di ricevere l’atto al momento della consegna, e non anche a posteriori, come ragione di vizio della notificazione (Balena, op. cit., 264).

All’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 675/96 sul trattamento dei dati personali ci si è posti il problema di assicurare il diritto alla riservatezza di coloro i quali assumono la veste di destinatari di atti da notificare, specie nelle ipotesi in cui le forme della consegna sono diverse da quella disciplinata dall’art. 138 (a mani proprie). Con deliberazione 22.10.98 (in Guida al diritto 1998, n. 43, 124 ss.) l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha invitato il Ministero della giustizia ad attivarsi per modificare la vigente disciplina normativa al fine di prevedere che la notificazione (e la comunicazione) di atti avvenga in busta o plico chiuso, quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o di una persona da lui eventualmente incaricata. L’invito è stato raccolto dal legislatore che ha varato il nuovo Codice del trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196 del 2003), il quale ha integrato le varie norme codicistiche con alcune “precauzioni” volte ad assicurare il rispetto della riservatezza (sostanzialmente si è prescritto l’utilizzo di buste ogni qualvolta l’atto da notificare non sia lasciato nelle mani del diretto interessato).

 2.- Notificazione a mani proprie.

La notificazione a mani proprie continua ad essere ovviamente definita come forma ideale di notificazione, posto che con essa si raggiunge la perfetta coincidenza tra destinatario e consegnatario (Balena, op. cit., 264). La giurisprudenza ha affermato che la disposizione dell’art. 138, che consente la consegna dell’atto in qualunque luogo, è applicabile anche nei confronti del difensore (con procura) del destinatario (Cass. 26.2.90, n. 1440). L’unico limite è rappresentato dall’ambito territoriale di competenza dell’ufficiale giudiziario (Luiso, Diritto processuale civile, Milano, I, 1999): nel senso che, per il Comune, il notificatore non è abilitato a consegnare l’atto oltre i limiti territoriali dell’Ente di appartenenza (confini comunali).

Si rammenta che non è affatto necessario che il destinatario sottoscriva la relazione di notifica apposta sull’originale che il notificatore riporta in Ufficio (e ciò in quanto quello che afferma il notificatore vale, su questo aspetto, sino a querela di falso): tuttavia si è a conoscenza della prassi contraria che seguono molti messi comunali e vigili notificatori i quali preferiscono far firmare il diretto interessato.

 3.- Consegnatari.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione in un qualsiasi luogo, ex art. 138, la consegna deve avvenire ai sensi dell’art. 139 in luoghi tassativamente previsti. In prima battuta il destinatario deve essere ricercato nel Comune di residenza (e, all’interno di questo, o presso la propria abitazione, ovvero ove presso il diverso posto dove abbia l’ufficio od eserciti la propria attività industriale o commerciale: questi luoghi “specifici”, all’interno del Comune, si equivalgono, e non esiste perciò successione preferenziale tra di loro, nel senso che il notificatore può recarsi indifferentemente prima al negozio e poi, se la ricerca è infruttuosa, all’abitazione, o viceversa). Solo se il Comune di residenza è sconosciuto si potrà tentare la ricerca nel Comune di dimora e, se anche questo dovesse essere ignoto, si potrà estendere l’indagine nel Comune di domicilio. Sussiste quindi un ordine preferenziale e tassativo di Comuni ove ricercare il destinatario (Cass. 17.9.98, n. 9279; Cass. 8.5.98, n. 4691). Si è già detto del relativo valore dei registri anagrafici ai fini della corretta individuazione del luogo di residenza del destinatario (cfr. § 1): quindi, la conoscenza da parte del notificante del luogo di residenza effettiva del destinatario dell’atto comporta l’obbligo di eseguire la notifica in tale luogo non potendo operare nei suoi confronti la più rigorosa disciplina di cui all’art. 44 cod. civ. in tema di opponibilità del trasferimento della residenza (Cass. 1.9.98 n. 8681). Invece, non sussiste, ripetesi, alcun ordine preferenziale tra la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo di esercizio dell’attività, nell’ambito del medesimo Comune: cosicchè è consentita la ricerca in uno solo di tali luoghi, in via alternativa, senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario negli altri (Cass. 8.8.98 n. 4691; Balena, op. cit., 265)

Altro ordine preferenziale, invece, è ravvisabile nella scelta dei consegnatari, cioè dei soggetti abilitati a ricevere la consegna dell’atto in assenza momentanea del destinatario: nell’ambito dei possibili consegnatari l’ufficiale giudiziario deve infatti preferire o una persona di famiglia, ovvero (se estranea alla famiglia) una persona addetta alla casa, all’ufficio od all’azienda. Questo profilo è estremamente importante e non deve essere sottovalutato. Solo nel caso in cui non sia rinvenibile un soggetto appartenente a queste due categorie (oppure abbia opposto rifiuto a ricevere la copia) si potrà tentare la consegna al portiere dello stabile e, ancora in subordine, quando manchi il portiere, ad un vicino di casa. La successione preferenziale dei consegnatari è tassativa (Balena, op. cit., 266), di talchè è nulla la notifica nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 come preferite (Cass. 11.05.98, n. 4739). In altri termini se la consegna avviene nelle mani, ad esempio, del portiere occorre che nella relata si specifichi che nessun altro consegnatario “utile” (nella gerarchia sopra esposta, persona di famiglia o persona addetta alla casa) è stato rinvenuto sul luogo.

Affinchè possa operare la presunzione di convivenza non puramente occasionale tra consegnatario e destinatario occorre comunque che la consegna sia avvenuta nel luogo di residenza di quest’ultimo, e non anche del primo (Cass. 20.2.98 n. 1843). La notifica a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza in senso stretto (di appartenenza al medesimo nucleo familiare) dovendosi riferire anche a quei soggetti, legati al destinatario da vincoli di parentela, comportanti diritti e doveri reciproci e che implicano la presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario da parte della persona che l’abbia accettato (Cass. 97, n. 93). Dopo una serie di pronunce contrastanti sono intervenute, sul punto, le SU (sent. 23.4.99, n. 250, GC, 1999, I, 1976) le quali hanno ribadito che la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia che si trovi in uno dei luoghi di cui all’art. 139, ancorchè ivi non addetta, in quanto l’appartenenza di essa al nucleo familiare (rivelata dal rapporto di convivenza) nonchè l’accettazione della copia dell’atto, la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all’avvenuta accettazione della notifica. Per l’irrilevanza della omessa specificazione del rapporto di convivenza, accanto alle generalità del consegnatario, v. Cass. 22.1.98, n. 599. La notifica non è nulla se sia indicato il solo prenome del consegnatario, con il grado di parentela corretto (Cass. 10.2.99, n. 1126).

Per ufficio del destinatario si deve intendere non solo quello da lui creato, organizzato e diretto, ma anche quello dove egli svolge attività lavorativa o presti servizio a favore di terzi (Cass. 6.3.97, n. 2012, in una fattispecie riguardante un Sindaco di un Comune). Presso l’ufficio la consegna può avvenire anche a familiare convivente e non necessariamente alla persona ivi addetta (Cass. 23.4.99, n. 250).

La violazione delle regole sulla individuazione dei luoghi e dei legittimi consegnatari comporta non già l’inesistenza ma la semplice nullità della notificazione, a condizione che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della stessa (Cass. 15.5.98, n. 4910; Cass. 27.2.98 n. 2148). Nel caso in cui il consegnatario non rivesta una delle qualifiche richieste dalla legge (persona di famiglia, addetta alla casa, ecc.), il vizio della notifica si reputa sanato se l’atto sia poi effettivamente giunto nelle mani del destinatario, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di provare la tardività della ricezione, ove tale evento sia rilevante (Cass. 5.10.98, n. 9875, GC, 1999, I, 1073). In ordine alla capacità del consegnatario, che va presunta, si è statuita la nullità della notifica in caso di violazione dell’obbligo di accertare in capo al prenditore il possesso dell’età minima di 14 anni (Cass. 1.4.96, n. 3011).

Formalità importantissime debbono essere espletate quando la consegna avvenga nelle mani del portiere o del vicino: in primo luogo costoro sono tenuti a sottoscrivere una apposita ricevuta (a riprova del fatto che hanno ottenuto la consegna dell’atto) che il notificatore spillerà sull’originale (la firma non può essere messa sulla relata, chè l’atto non viene fatto vedere ai consegnatari, ma, ripetesi, è inserito in una busta chiusa e sigillata). In secondo luogo occorre spedire una raccomandata al destinatario, che ha la funzione di avvisarlo dell’avvenuta consegna a mani di soggetti (appunto, il portiere od il vicino) che non sono stati rinvenuti presso la sua abitazione. Della spedizione della raccomandata è fatta menzione nella relata di notifica.

Ogni qualvolta l’atto è consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario, il notificatore è tenuto, come detto, ad utilizzare una busta nella quale inserire l’atto stesso, previa redazione – sulla copia medesima – della relazione di notifica. Sulla busta (che occorre sigillare) non possono essere apposti segni od espressioni in grado di svelarne il contenuto: e quindi è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario e numero cronologico della notificazione.

4.- Irreperibilità momentanea.

 Se non è possibile procedere alla notifica con le modalità di cui all’art. 139 (sia perchè nei luoghi previsti dalla norma non si rinvengono idonei consegnatari, sia in quanto costoro risultano incapaci ovvero rifiutano la ricezione), trova applicazione l’art. 140 che prevede che la notifica si esegua attraverso una triplice formalità: deposito della copia nella casa comunale (in busta chiusa e sigillata), affissione di un avviso (anche qui, inserito però in una busta chiusa) di tale avvenuto deposito alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio od azienda) e spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo si informa direttamente delle pregresse operazioni. Si deve trattare però di assenza momentanea e transitoria, altrimenti trova applicazione l’art. 143. Si ribadisce il principio che tutte e tre le attività di cui sopra sono essenziali per la validità della notificazione (Cass. 10.3.99 n. 2082; Cass. 4.4.98, n. 3497). Pertanto, la relazione di notifica deve puntualmente documentare le tre operazioni, a pena di nullità (Cass. 13.5.98, n. 4812; Balena, op. cit., 267): è comunque fatto salvo il principio della sanabilità del vizio se la parte destinataria dell’atto (nella specie, di citazione) si costituisca in giudizio ed accetti il contraddittorio (Cass. 11.6.98, n. 5800). Non è quindi sufficiente, per rispettare il disposto normativo, che il notificatore dichiari genericamente nella relata di aver osservato le formalità dell’art. 140 (Cons. Stato, V Sez., 30.6.98, n. 977): ciò dimostra l’importanza del profilo in questione, e si raccomanda i notificatori di specificare, nella relazione, di aver assolto a tutte e tre le formalità di cui sopra

 Si può ricorrere alla forma di notificazione in questione nell’ipotesi in cui sia noto il luogo in cui debba eseguirsi detta notifica e risulti impossibile la consegna dell’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei legittimi consegnatari (Cass. 4.4.98, n. 3497; Cass. 15.2.96 n. 1166). Quindi, in caso di momentanea irreperibilità del destinatario, presso la propria accertata residenza, non impone all’ufficiale giudiziario di svolgere ulteriori ricerche per appurare l’eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso (Cass. 20.7.98, n. 7104). Spetta al destinatario dimostrare, con qualsiasi prova, che la presunzione semplice di validità della notifica eseguita ex art. 140 non coincide con la realtà (tanto con riguardo alla circostanza della effettiva residenza nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: Cass. 23.6.98, n. 6233). L’affissione dell’avviso del deposito dell’atto è valido solo se avviene sulla porta dell’abitazione del destinatario (o nella cassetta della corrispondenza) e non anche sul portone di ingresso dell’edificio condominiale ove tale abitazione è ubicata, e ciò a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell’atto (Cass. 13.5.98, n. 4812). Come già detto, l’omessa indicazione, nella relata, di aver provveduto all’affissione dell’avviso sulla porta, determina la nullità della notificazione, che non può essere sanata da una postuma attestazione del medesimo ufficiale giudiziario (Cass. 96, n. 8071). Con riferimento al predetto avviso si è affermata l’irrilevanza della sua eventuale omissione nel solo caso in cui nel termine stabilito per eseguire la notifica siano avvenuti sia il deposito alla casa comunale e sia la ricezione (non spedizione mera) della raccomandata da parte del destinatario, in quanto quest’ultimo evento funge da atto sanante per effetto del raggiungimento dello scopo (Cass. 9.9.98, n. 8929). La notifica si perfeziona, pacificamente, quando l’agente notificatore a completamento delle formalità sopra descritte abbia spedito la raccomandata, mentre è irrilevante l’effettiva consegna della medesima (Cass. 12.5.98, n. 4762; Cass. 27.2.98, n. 2228; Cass. 5.6.96, n. 5258; contra, Cass. SS.UU. 13.1.2005 n. 458, nel senso che occorre comunque esibire l’avvio di ricevimento). Qui non si è, in parole povere, nel campo della notifica a mezzo posta (dove invece è essenziale che il destinatario riceva il plico), ma è sufficiente che la raccomandata sia spedita. Peraltro il compimento della formalità di spedizione della raccomandata non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita (senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione), atteso che l’attestazione dell’ufficiale di aver inviato una raccomandata, indicandone il solo numero, copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, visto che dalla stessa non sono traibili nè l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita nè il destinatario della medesima (Cass. 4.4.98, n. 3497). Qualora gli atti da notificare siano più d’uno è richiesta, a pena di nullità, la spedizione di tante raccomandate o, quanto meno, la specificazione, nell’eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso è relativo, con le indicazioni in ordine alla natura ed alla provenienza di ciascuno di essi ai sensi dell’art. 48 disp. att. (Cass. 12.5.98, n. 4762).

 5.- Notificazione all’estero.

La modalità di notificazione all’estero secondo la previsione dell’art. 142 ha oggi assunto un carattere meramente residuale (Cass. 96, n. 6169), posto che è sempre più frequente l’esistenza di convenzioni internazionali, bilaterali e multilaterali, per mezzo delle quali è possibile eseguire la notificazione oltre i confini nazionali (Balena, op. cit., 268). Va tenuto conto, poi, che l’art. 142 richiama espressamente il  d.p.r. 5.2.67, n. 200 (sull’utilizzo della via consolare per eseguire le notifiche), come disciplina prevalente su quella codicistica: rilevato che è abbastanza inusuale che non ci si possa avvalere della via consolare, consegue a tale assetto normativo che l’art. 142 sia piuttosto inutilizzato. L’art. 142 è considerato norma di regola meno garantista del sistema assicurato dalle convenzioni internazionali (Luiso, op. cit.) perchè prevede una serie di attività che non assicurano l’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.

In presenza di convenzioni internazionali che abilitino alle notifiche a mezzo del servizio postale, le modalità di consegna sono quelle proprie dei regolamenti interni del Paese di destinazione; tuttavia il giudice italiano non può recepire o ritenere efficaci norme di quel Paese che contrastino con le esigenze di ordine pubblico italiane (Cass. 13.1.98, n. 206, FI, 1998, I, 1509, in un caso in cui sono state ritenute inidonee a soddisfare tali esigenze tanto la consegna ad uno studio legale austriaco col quale il destinatario aveva intrattenuto altri rapporti, tanto le presunzioni nascenti dalla materiale ricezione del plico).

Sotto il profilo del perfezionamento, a seguito della l. 6.2.81, n. 42 (di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 15.11.1965), resasi necessaria dalla pronuncia della Corte cost. 2.11.78, n. 10, si è introdotto il principio (di cui al terzo comma dell’art. 143) che la notifica si considera perfetta – tanto per il destinatario che per l’istante – quando l’atto è effettivamente consegnato al destinatario. Posto che tale soluzione ha pregiudicato la posizione del notificante, la Corte cost. (sent. 3.3.94, n. 69, FI, 1994, I, 2336) ha dichiarato l’illegittimità della disposizione (art. 143 3° comma e art. 680 1° comma) nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero dell’atto di sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del termine prescritto, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.p.r. n. 200/67 cit. Il principio della scissione tra perfezionamento ed efficacia è stato poi indirettamente ribadito da Corte cost. 22.10.96, n. 358, FI, 1997, I, 1006, nt. Gambiner

La notificazione non si può eseguire nelle forme dell’art. 142 quando l’indirizzo del destinatario all’estero non sia conosciuto: in questa ipotesi non è possibile, peraltro, neppure il ricorso alle procedure previste dalle convenzioni internazionali (Balena, op. cit., 268). Incombe sul notificante l’onere di provare (ex art. 142 3° comma), a pena di nullità, che la notificazione non si è potuta eseguire attraverso le convenzioni internazionali o la via consolare.

 6.- Rito degli irreperibili.

La forma di notificazione prevista dall’art. 143 si può utilizzare allorquando siano sconosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario, e questi non abbia un procuratore abilitato a stare in giudizio a norma dell’art. 77. Le condizioni legittimanti tale tipo di notifica non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa detti luoghi, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per destinazione ignota: è infatti anche richiesto che la condizione di ignoranza non possa esser superata attraverso le indagini possibili nel singolo caso concreto, la cui cura è affidata al mittente che dovrà utilizzare a tal proposito l’ordinaria diligenza (Cass. 3.2.98, n. 1092). Di tali indagini è necessario che venga dato conto nella relazione redatta dall’ufficiale giudiziario (Balena, op. cit., 268). L’ignoranza colpevole del mittente non è esclusa quando si evinca che nessuna indagine, oltre quella anagrafica, è stata compiuta per rintracciare il destinatario, ovvero non risulti dalla relata di notifica il compimento delle predette indagini (A. Roma, 29.7.99 n. 2505, Guida al diritto, 1999, n. 43, 73). Dunque, per poter effettuare la notifica ai sensi dell’art. 143 il messo, il vigile, ecc., hanno bisogno di due condizioni: aver tentato inutilmente una prima volta di eseguire la notificazione nei modi “ordinari” (artt. 138, 139 e 140), di essere in possesso del certificato anagrafico ove si attesti che il destinatario risiede ancora in quel luogo, e della richiesta (dell’Ufficio interessato) di eseguire la notifica ex art. 143 (richiesta che può essere anche implicita, con la mera consegna del certificato anagrafico o con l’invito a procurarselo).

E’ considerata inesistente una notificazione effettuata con tale forma nei confronti di una società di capitali nel caso di non coincidenza della sede effettiva (sconosciuta) con la sede legale, e di impossibilità di procedere nei confronti del legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 comma 3 (Cass. 11.1.94, n. 239, Arch. civ., 1994, 402).

 7.- A persone giuridiche.

L’art. 145 prevede che la notifica alle persone giuridiche ed agli enti privi di personalità (associazioni, comitati, ecc.) si esegua nella loro sede, attraverso la consegna di una copia al legale rappresentante ovvero al soggetto incaricato di ricevere le notificazioni oppure, in mancanza, ad altra persona addetta alla stessa sede. Per ciò che concerne i problemi legati alla sede della persona giuridica è stato riaffermato il principio secondo cui in caso di discordanza tra sede legale ed effettiva la notificazione può essere effettuata anche presso quest’ultima, attesa la valenza generale del precetto contenuto nell’art. 46 comma 2 c.c. (Cass. 6.2.98, n. 1202). Peraltro, ove non sia possibile notificare presso la sede effettiva per assenza di soggetto idoneo, la notificazione va eseguita presso la sede legale con le modalità di cui all’art. 140 (Cass. 3.11.98, n. 11004). E’ comunque nulla la notificazione effettuata presso luogo diverso dalla sede legale qualora in tale luogo non possano identificarsi o rinvenirsi lo svolgimento delle attività amministrative o di direzione dell’ente: infatti, perchè tale diverso luogo assurga a dignità di sede effettiva, non è sufficiente che ivi l’ente abbia un proprio stabilimento o svolga altre attività inerenti all’oggetto sociale, ma occorre che ivi risiedano ed agiscano gli amministratori (Cass. 18.1.97, n. 497, Riv. not., 1997, 868). La persona giuridica che sceglie di non avere una propria sede autonoma ma di avvalersi di una struttura altrui (nella specie, presso uno studio notarile) rende legittima la condotta dell’addetto allo studio (ospitante) di ricevere l’atto destinato alla società ivi avente sede (T. Roma 8.8.98, GC, 1999, I, 1073, nt. Vitale). Per gli enti privi di personalità giuridica la sede coincide (argomentando dall’art. 19 comma 2 c.p.c.) con il luogo in cui essi svolgono la propria attività in modo continuativo (Balena, op. cit., 269; Cass. 19.3.96, n. 2288).

Quanto ai possibili consegnatari si ritiene comunemente che non è richiesta l’esistenza di un contratto di lavoro o comunque di un rapporto stabile con l’ente destinatario della notifica, essendo sufficiente che la presenza nella sede di colui che accetta di ricevere l’atto non sia meramente occasionale (Balena, op. cit., 269; Cass. 23.1.98, n. 642, FI 1998, I, 1501, nt. Tesi, in un caso in cui il nesso tra ente e consegnatario non traeva origine da un rapporto di lavoro ma da un mero incarico di ricevere le notificazioni). Peraltro, qualora la notifica sia stata eseguita a mani di persona solo occasionalmente presente nella sede dell’ente e, come tale, non legittimata a ricevere l’atto per conto e nell’interesse del notificato, incombe a quest’ultimo la prova dell’inesistenza di un qualsiasi rapporto tra esso ed il consegnatario (Cass. 29.5.98, n. 5304). Per le società di fatto la notifica è valida anche se la consegna è fatta a mani di un solo socio (Cass. 2.2.90, n. 850). La consegna al portiere dello stabile ove ha sede l’ente privo di personalità giuridica (associazioni, partiti politici, ecc.) è stata considerata valida (Cass. 19.3.96, n. 2288). Oggi, dopo la riforma dell’art. 145 introdotta con la L. n. 263 del 2005, la notifica a società può anche essere effettuata a mani del portiere dello stabile ove ha sede l’ente, anche se questi non sia al servizio esclusivo della società ma, ad esempio, del condominio che ospita la relativa sede.

La notifica può essere consegnata anche presso la residenza del legale rappresentante (come se fosse lui il destinatario), ma a condizione che le sue generalità siano indicate nell’atto. In tale ipotesi la consegna ad una persona di famiglia del legale rappresentante (nella specie, alla cognata) rende valida la notifica, ancorchè nella relata non sia specificato se il consegnatario sia o meno convivente, vista la presunzione che assiste tale circostanza (Cass. 22.1.98, n. 599). L’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede, e che giustificava (prima della riforma) il ricorso alla consegna postuma presso l’abitazione del legale rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, qualora la chiusura momentanea della sede o la mancanza di addetti (Cass. 8.1.97, n. 73). La giurisprudenza più recente, che ritiene applicabili gli art. 140 e 143 anche nei confronti delle persone giuridiche direttamente presso la sede, sembrerebbe non pretendere più che, prima di procedere all’applicazione delle disposizioni citate, l’istante espleti un previo tentativo presso l’abitazione del legale rappresentante (Cass. 29.1.98, n. 904, GC, 1998, I, 957, nt. Murra, e FI, 1998, I, 1500, nt. Tesi; contra, ancora, Cass. 29.3.96, n. 2932, in un caso in cui il nome del rappresentante era indicato nell’atto e si è fatto ricorso al rito degli irreperibili presso la sede legale). Quanto a quest’ultimo specifico profilo va detto che la riforma dell’art. 145 (dovuta, come detto, alla L. n. 263 del 2005) consente di fatto che la notificazione presso l’abitazione del legale rappresentante (beninteso, che sia menzionato nell’atto) sia effettuabile anche indipendentemente da un previo accesso alla sede. In sostanza, la consegna della copia può oggi essere fatta indifferentemente, ed in prima battuta, presso la sede legale oppure presso l’abitazione privata del legale rappresentante: in questa seconda ipotesi si può anche ricorrere, ove non si rinvenga la persona fisica del legale rappresentante, all’art. 139 (a mani di consegnatari), ovvero (ultimo comma dell’art. 145 riformato) agli artt. 140 o 143.

 8.- Relazione di notifica.

La relazione di notifica è ancor oggi definita l’elemento essenziale affinchè il procedimento notificatorio possa conseguire il proprio scopo, offrendo la giuridica certezza dell’avvenuta trasmissione dell’atto secondo le modalità stabilite dalla legge (Balena, op. cit., 274). In effetti la prova della notifica è data solo dalla citata relazione, che costituisce l’unico atto idoneo a fornire la certificazione dell’avvenuta notificazione, della sua data e della persona cui la copia è stata consegnata, senza la possibilità per il giudice d desumere detti elementi da diversa fonte di prova (Cass. 9.2.1998, n. 1337). E’ sempre ribadito il concetto che al contenuto delle dichiarazioni che l’ufficiale attesti essergli state fatte al momento della notifica non si estende l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, onde è sempre consentito all’interessato di provare la non veridicità di quelle dichiarazioni, sulle quali la parte nel cui interesse avviene la notificazione non può pertanto fondare alcun affidamento (Cass. 3.10.98, n. 9826). Parimenti, l’attività con la quale l’ufficiale giudiziario attesti, procedendo alla notifica ai sensi dell’art. 140, di aver “effettuato gli avvisi di legge”, non fa fede fino a querela di falso essendo necessario, per avere tale conseguenza, che nella relazione si dia atto specificamente dell’esecuzione dei singoli adempimenti richiesti dal citato art. 140 (Cass. 4.2.98, n. 1125). Per la validità della relata non è necessario che questa sia costituita da un documento olografo, ben potendosi infatti utilizzare dei timbri (Cass. 12.5.98, n. 4762), mentre è addirittura inesistente la relazione che sull’originale dell’atto risulti priva di sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario (Cass. 1.6.99, n. 5305). L’omessa indicazione del luogo in cui la notificazione è avvenuta, ove sia emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto stesso, non comporta nullità bensì mera irregolarità (Cass. 9.4.96, n. 3262; sulla non indispensabilità di enunciazioni esplicite in ordine al luogo della consegna, v. anche Cass. 9.4.96, n. 3281).

 9.- A mezzo posta.

La novità più importante nella materia delle notifiche postali è costituita dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 comma 2 L. n. 890/82 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui non sia possibile consegnare il piego al destinatario per sua assenza o rifiuto degli eventuali consegnatari, al destinatario stesso sia data notizia con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte (CCost 23.9.98, n. 346, FI, 1998, I, 2601, nt. Caponi; Cons. Stato 1998, II, 1563, nt. Murra; GI, 1999, I, 1568, nt. Balena), alla stessa stregua della disciplina dell’art. 140. Con la medesima pronuncia la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 3 stessa L. n. 890/82, nella parte in cui prevede un termine eccessivamente esiguo (dieci giorni dall’avvenuto deposito presso l’ufficio postale) assegnato al destinatario per ritirare il piego (la Corte ha però lasciato alla discrezionalità del legislatore l’individuazione di un termine più congruo, fermo restando che il momento del ritiro non incide sull’aspetto del perfezionamento della notificazione). Sugli effetti generali di detta sentenza di incostituzionalità, v. i contributi di Luiso, Panzarola e Murra in GC, 1999, II, 361). La lacuna apertasi nell’ordinamento giuridico a seguito di detta sentenza è stata colmata con la L. n. 263 del 2005, che da un lato ha stabilito l’obbligo dell’agente postale di effettuare una raccomandata che avvisi il destinatario del mancato recapito per momentanea assenza, e dall’altro ha allungato a 180 giorni  il termine concesso al destinatario stesso per provvedere al ritiro del piego presso l’Ufficio postale (fermo restando il termine di dieci giorni per la compiuta giacenza, ai fini della efficacia della notificazione stessa).

E’ stato ribadito che la data che certifica l’avvenuta consegna del piego al destinatario è quella apposta sull’avviso di ricevimento (Cass. 4.7.98, n. 6554, secondo la quale l’avviso stesso non ammette equipollenti). E’ dunque l’avviso di ricevimento l’unico atto idoneo a documentare il perfezionamento della notifica (Cass. 4.2.99, n. 965). Sulle operazioni che debbono essere compiute in caso di impossibilità di consegnare il piego nell’abitazione del destinatario v. Cass. 15.2.99, n. 1224 nonchè Cass. 15.7.98, n. 5972 (e Cass. 24.6.92, n. 7732, GC, 1992, I, 3011, nt. Murra, Sulle modalità di documentazione della notifica a mezzo posta). Alla mancata attestazione sull’avviso di ricevimento, da parte dell’agente postale, di tutte le formalità eseguite e del deposito del plico presso l’ufficio postale nonchè del relativo avviso al destinatario e dei motivi che li hanno determinati, consegue la mancanza di prova in ordine all’effettivo compimento di tali attività e quindi la nullità della notifica a meno che la dimostrazione circa l’espletamento delle operazioni non sia stata offerta aliunde (Cass. 11.10.99, n. 11371). L’illeggibilità della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento assume rilievo solo nel caso in cui venga eccepita per contestare elementi in ordine all’identificazione del notificante come agente postale (Cass. 3.3.98, n. 2327). Nullità si determina invece in caso di mancata sottoscrizione dell’avviso stesso (Cass. 15.6.98, n. 5972, in un caso di rifiuto di consegnatari o di mancato reperimento del destinatario). Rafforzato si mostra l’orientamento per il quale il perfezionamento della notifica si determina in momenti diversi, per il notificante e per il destinatario, nel caso in cui il plico debba essere depositato presso l’ufficio postale (per il notificante il perfezionamento si ha al momento del deposito originario del plico presso l’ufficio, mentre per il destinatario si ha al momento o del ritiro effettivo ovvero della formazione della compiuta giacenza: Cass. 5.3.96, n. 1729, GC, 1996, I, 669, nt. Murra; Cass. 15.5.98, n. 4915).

E’ stata ritenuta valida la notificazione a mezzo posta con consegna del plico nelle mani del custode del fabbricato che, analogamente al portiere, si presume abbia tra proprie mansioni quella di ritirare e distribuire la posta ai destinatari residenti nello stabile (Cass. 3.3.98, n. 2327). Sempre per la validità della notifica si è espressa Cass. 21.1.99, n. 548, FI, 1999, I, 1475, in un caso in cui l’atto, stavolta diretto ad una società, è stato consegnato al custode del fabbricato ove era ubicata la sede (e ciò in contrasto con l’orientamento abbastanza rigoroso formatosi sull’art. 145, secondo il quale il portiere di un condominio non è un idoneo consegnatario quando l’atto è diretto a persona giuridica, a meno che il portiere stesso non sia al servizio esclusivo dell’ente).

10.- Altre forme di notifica.

Innanzitutto va detto, a fini conoscitivi, che la L. 21.1.94, n. 53 ha attribuito agli avvocati la facoltà di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. In sostanza si concentrano nella persona del difensore della parte sia il potere di impulso sia la funzione di intermediazione, quest’ultima di norma attribuzione esclusiva dell’ufficiale giudiziario (sull’affievolimento del monopolio di tale organo v. Murra, Brevi note di commento alla L. 21 gennaio 1994 n. 53 sulla facoltà di notificazione degli atti da parte degli avvocati, GC, 1994, II, 233). Tuttavia lo studio di questa nuova normativa non fa parte delle conoscenze che debbono esser possedute dai messi comunali e dai vigili notificatori.

Per quanto riguarda la notifica eseguita presso il domiciliatario, ai sensi dell’art. 141, è stato affermato che la morte di costui, documentata dalla relazione di notifica, determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata detta elezione (Cass. 7.5.98, n. 4632). Se, nonostante il divieto di notificare recato dal comma 4 dell’art. 141 (notifica eseguita su istanza dello stesso domiciliatario, morte di costui, cessazione dell’ufficio o trasferimento), la notificazione è egualmente avvenuta, questa sarà inefficace (Cass. 17.3.99, n. 2408). La cancellazione dall’albo, quale ne sia la causa, del procuratore domiciliatario della parte, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la perdita di legittimazione di quel difensore a compiere ed a ricevere atti processuali e, quindi, l’estinzione ex lege del rapporto professionale di domiciliazione: con la conseguenza che è inesistente la notifica fatta alla parte presso quel procuratore (Cass. 10.7.99, n. 7287).

Per la notificazione a militari in attività di servizio, regolata dall’art. 146, si è statuito che questa possa anche avvenire per mezzo del servizio postale (Cass. 16.2.96, n. 1202, FI, 1996, I, 2827).

In ordine alla notificazione per pubblici proclami è stata sancita la nullità di quella che, eseguita per il rilevante numero dei destinatari, risulti poi priva del nome di uno di essi (P. Perugia 25.2.95, GM, 1996, 451). Inoltre, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all’elevato numero dei destintari, ma non anche quando esso sia conseguente a difficoltà nell’identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (Cass. 3.7.98, n. 6507; Cass. 26.5.94, n. 5173, GC, 1994, I, 2831).

 11.- La nullità.

Ancorché l’art. 160 prevede che la notificazione sia nulla in talune ipotesi particolari (mancata osservanza disposizioni circa la persona alla quale al copia deve esser consegnata, o se vi è assoluta incertezza sulla persona alla quale è fatta ovvero sulla data), è pacifico che – visto l’espresso richiamo degli artt. 156 e 157 Cod. proc. civ. – siano individuabili ulteriori casi di nullità derivanti da vizi che impediscano il raggiungimento dello scopo (da ultimo, sul tema, Balena, Notificazione e comunicazione, Digesto, disc. priv., XII, Torino, 1995, 275): in sostanza l’enumerazione delle ipotesi citate nella norma non è tassativa.

Quanto alla fase di impulso si ribadisce il principio che la mancata indicazione, nella relazione di notifica, dell’istante, non importa nullità dell’atto a condizione che dal suo contesto costui sia comunque desumibile (Cass. 27.2.98, n. 2149; Cass. 14.8.97, n. 7617, GC, 1998, I, 1108). Si conferma che l’istanza da rivolgere all’ufficiale giudiziario può anche esser delegabile (pure oralmente) da parte del soggetto legittimato (Cass. 28.8.98, n. 8557; Cass. 13.3.98, n. 2742).

Per ciò che concerne le fasi di trasmissione e di documentazione si ritiene che l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario dia vita a mera nullità relativa, sanabile con il raggiungimento dello scopo (Cass. 28.8.98, n. 8757, in una fattispecie di notifica di ricorso per cassazione). Diverso peraltro è il caso di notificazione di un atto processuale eseguita da soggetto niente affatto abilitato ad eseguire la trasmissione (nella specie si trattava del responsabile dell’ufficio personale): in tale ipotesi la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell’inesistenza stessa della notificazione (Cass. 13.2.99, n. 1195, FI 1999, I, 2963). Ciò comporta che sia data particolare attenzione all’atto di investitura o di nomina del funzionario incaricato di eseguire la notifica: onde evitare che l’assenza di tale atto formale possa viziare l’intera procedura di notifica di tutti i suoi atti. A proposito del concetto di inesistenza della notifica (cui la giurisprudenza ricorre sovente, si veda Cass. 27.2.98, n. 2147. Su tali aspetti v. anche Auletta, Nullità ed inesistenza degli atti processuali civili, Padova, 2000, 230 ss.): ad esempio la categoria dell’inesistenza è stata considerata sussistere quando difetta la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nella relata originale (Cass. 26.11.98, n. 6377), in caso di notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto (anziché singolarmente a ciascuno) oltre l’anno dal decesso (Cass. 21.9.98, n. 9432), oppure nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato al procuratore domiciliatario nominato nel giudizio di merito ma a persona diversa dal destinatario dell’impugnazione (Cass. 27.1.96, n. 620).

La tendenza giurisprudenziale ad estendere l’inesistenza ha subito un arresto con Cass. 10.10.97, n. 9859 (GC, 1997, I, 3005, nt. Califano), con riguardo alla fattispecie, statisticamente più ricorrente, della notificazione dell’atto di impugnazione, effettuata con consegna di un numero di copie inferiore a quello dei destinatari, presso l’unico difensore domiciliatario: oggi la giurisprudenza considera il vizio solo come un’ipotesi di nullità (Cass. 24.2.98, n. 1952). La stessa conseguenza si determina con la notifica di un unico atto di precetto destinato a più debitori (Cass. n. 3072 del 1998): in tal caso l’opposizione al precetto sana il vizio. La nullità della notificazione della sentenza in un numero di copie minore di quello necessario comporta la mancata decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 1952 del 1998). In definitiva la giurisprudenza ritiene che l’inesistenza della notifica ricorra solo quando l’atto esorbiti completamente dallo schema legale, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, e non anche quando sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento notificatorio (Cass. 12.3.99, n. 2195, GC,  1999, I, 2343)

Sempre con riguardo alle fasi di trasmissione, consegna e documentazione la nullità va ravvisata, ad esempio nella notificazione ex art. 140, dal mancato espletamento di tutte e tre le formalità ivi previste (Cass. 4.9.96, n. 8071, FI, 1997, I, 533; peraltro si ammette la sanatoria se, in presenza dei vizi, la parte destinataria dell’atto accetti il contraddittorio senza nulla eccepire al riguardo: Cass. 11.6.98, n. 5800); oppure dallo stesso ricorso alle forme dell’art. 140, quando risulti che esso era illegittimo per assenza delle condizioni richieste dalla norma (Cass. 9.8.96, n. 7309).

Quanto alla data della notificazione la giurisprudenza più recente, in sensibile difformità da un consolidato orientamento, ha ravvisato la nullità quando nella relazione non sia possibile ricavare con certezza, a causa di un segno grafico equivoco, il giorno di avvenuta consegna (Cass. 18.8.98, n. 8143, FI, 1999, I, 3015). Diversamente, in precedenza, si è applicato il principio secondo il quale in assenza di contestazioni sul mese e sull’anno di avvenuta notificazione, questa si considera effettuata l’ultimo giorno del mese medesimo (Cass. 27.10.92, n. 11649). La dottrina ritiene che la disposizione di cui all’art. 160 debba essere intesa in senso restrittivo e cioè con riferimento a quelle sole ipotesi in cui la data costituisce il dies a quo nel computo di un termine e che, comunque, sia possibile ricavare aliunde la data stessa, nei casi in cui questa risulti indirettamente dal contesto dell’atto (Satta-Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 247).

Con riferimento al tempo delle notificazioni, il nuovo art. 147 (riformato dalla L. n. 263 del 2005) ha unificato quelli che prima erano due distinti periodi temporali: ora le notificazioni possono effettuarsi tra le ore 7 del mattino e le ore 21 di sera.

2 Responses to “Le notificazioni”

  1. PINO LOMB scrive:

    Non avendo ricevuto nè la r/r per assenza dal luogo di residenza, nè l’avviso di giacenza, ed avendo ricevuto una r/r di avviso, in data successiva al provveddimento a mio carico, chiedo se tale procedura comporta il pagamento di oneri aggiuntivi?

    • admin scrive:

      Il quesito non è chiaro né spiegato bene. Ad ogni modo gli atti (giudiziari od amministrativi) notificati per posta seguono le regole della L. n. 890 del 1982: regole più volte manipolate da sentenze della Corte costituzionale. Una di queste ha previsto che ad una prima raccomandata, se il destinatario non venga reperito, ne deve seguire un’altra, che lo avvisi dell’avvenuto deposito del piego presso l’Ufficio postale. Questa procedura, relativa al secondo invio, essendo obbligatoria non comporta oneri aggiuntivi.

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