TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 7 luglio 2009 n. 15068

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 7 luglio 2009 n. 15068

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 7 luglio 2009 n. 15068 – Est. Antonioni – I. S. (avv. Conti) c. Comune di Roma (avv. Murra).

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e contestazione di infrazioni – Poteri degli ausiliari del traffico – Infrazioni connesse alla percorrenza di un veicolo sulla corsia preferenziale – Attribuzione.

2. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e contestazione di infrazioni – Contestazione immediata – Impossibilità – Condizioni.

1. – I commi 132 e 133 dell‘art. 17 L. n. 127 del 1997 si riferiscono entrambi agli ausiliari del traffico, quale categoria particolare di soggetti autorizzati a rilevare le violazioni al Codice della strada, distinguendo unicamente in ordine le funzioni e i compiti attribuiti agli stessi, rappresentando il comma 132 gli ausiliari abilitati solo al riscontro di violazioni in materia di parcheggi, e il 133 il personale ispettivo delle aziende abilitato alle violazioni del trasporto pubblico e quanto ad esso connesso; pertanto, qualora la contravvenzione impugnata richiami espressamente il comma 133 dell‘art. 17 cit., essendo tale comma esplicativo dei poteri dell‘ausiliario, è infondata l‘eccezione attorea circa l‘omessa motivazione, nel verbale di contestazione, delle proprie facoltà a rilevare violazioni al Codice della strada, come la percorrenza di un veicolo su corsia riservata.

2. – La motivazione riportata nel verbale di accertamento dall‘accertatore circa la mancata contestazione immediata dell‘infrazione va letta in concreto agli altri dati contenuti nel verbale stesso; pertanto, se da questo si desume che il luogo della rilevata infrazione era ad alta intensità di frequentazione e che l‘orario, nella specie in piena mattinata, era di intenso traffico, ne consegue l‘effettiva impossibilità di procedere alla contestazione immediata senza un concreto pregiudizio alla circolazione stradale.

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