TAR LAZIO – Sez. II bis – 13 aprile 2010 n. 6708

TAR LAZIO – Sez. II bis – 13 aprile 2010 n. 6708

TAR LAZIO – Sez. II bis – 13 aprile 2010 n. 6708 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – S. A. (avv. Seghini) c. Comune di Roma (avv. Murra).

1. – Atto amministrativo – Procedimento – L. n. 241 del 1990 – Criteri di economicità ed efficacia – Divieto della P.A. di aggravare il procedimento – Eccezioni – Motivate esigenze dell’istruttoria.

1. Costituisce un principio che ispira l‘intera legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), in attuazione dei criteri di economicità ed efficacia dell‘azione amministrativa, il generale divieto alla P.A. di aggravare il procedimento stesso, ossia di compiere atti procedimentali diversi da quelli legislativamente prescritti e di rinnovare quelli precedentemente compiuti, se non per straordinarie motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell‘istruttoria; pertanto, tale principio richiede una particolare attenzione da parte della P.A. nello svolgere nel modo più sintetico e funzionale possibile l‘esercizio della propria attività, definendo in modo celere ed efficiente il procedimento stesso, valutando così la sufficienza qualitativa e quantitativa dei mezzi istruttori, non aggravando l‘iter procedimentale. (Nella specie si trattava della richiesta di un ufficio, diretta al privato, di voler produrre documentazione probante che risultava essere stata da tempo già consegnata).

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