TAR LAZIO – Sez. I – 11 febbraio 2010 n. 1948

TAR LAZIO – Sez. I – 11 febbraio 2010 n. 1948

TAR LAZIO – Sez. I – 11 febbraio 2010 n. 1948 – Pres. Giovannini – Est. Caponigro – Impresa individuale G. A. (avv. Manzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lazio (Avv.ra gen. Stato), Comune di Roma (avv. Murra) e Provincia di Roma (avv. Albanese).

1. Autorizzazione e concessione – Autodemolizione e rottamazione – Controlli sullo stato del sito – Provvedimento di sospensione – Motivazione adeguata – Necessità – Riferimento all’avvenuta locazione dell’azienda produttiva – Illegittimità.

1. In materia di ubicazione di impianti di autodemolizione e rottamazione, l‘indicazione dell‘esigenza di avviare specifici controlli sullo stato del sito, giustificata con l‘avvenuta locazione dell‘azienda, non costituisce motivazione adeguata della sospensione dell‘attività (disposta in sede di procedimento di rinnovo del titolo abilitativo) in quanto tali controlli dovrebbero verosimilmente avere luogo anche in assenza della locazione di azienda; pertanto, la mera locazione dell‘azienda configura una situazione fisiologica e, come tale, inidonea ad indicare le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento di sospensione. (Nella specie, il Tar Lazio ha annullato il provvedimento con il quale il soggetto attuatore dell‘Ufficio commissariale per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, ha sospeso il rinnovo dell‘autorizzazione all‘esercizio dell‘attività di autodemolizione e rottamazione rilasciata alla ricorrente, in quanto a seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale è risultato che quest‘ultima aveva locato la propria azienda ad altra ditta).

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