TAR LAZIO, Sez. II ter, 11 novembre 2009 n. 11087

TAR LAZIO, Sez. II ter, 11 novembre 2009 n. 11087

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 novembre 2009 n. 11087 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – R. P. (avv.ti Sandulli e Barbantini) c. Comune di Roma (avv. Murra).

1. – Farmacia – Sospensione dell’iscrizione all’Albo – Sospensione dell’autorizzazione e chiusura dei locali – Necessità.

2. – Farmacia – Perdita dei requisiti necessari del titolare – Impossibilità di sostituzione Nesso di derivatività.

1. – L‘Amministrazione comunale, una volta avuta conoscenza della delibera dell‘Ordine dei farmacisti con la quale la titolare è stata sospesa dall‘iscrizione all‘albo, è tenuta a disporre la sospensione dell‘autorizzazione e la chiusura immediata della farmacia; pertanto, non esiste in capo al Comune alcun potere discrezionale in merito, essendo lo stesso sostanzialmente vincolato all‘adozione del provvedimento di sospensione e chiusura.

2. – Nel caso in cui il titolare della farmacia perda, anche solo per un periodo, i requisiti necessari per l‘esercizio dell‘attività farmaceutica non può sostituire altri a sé stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute ex art. 11 L. 8 novembre 1991 n. 362, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento giuridico per ovviare all‘esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l‘attività; pertanto, ove nel corso del rapporto tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la sua posizione giuridica rispetto al titolare.

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