TAR LAZIO, Sez. II, 26 novembre 2009 n. 11799

TAR LAZIO, Sez. II, 26 novembre 2009 n. 11799

TAR LAZIO – Sez. II – 26 novembre 2009 n. 11799 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – Associazione L. G. N. P. (avv. Tozzi) c. Comune di Roma (avv. Murra) e C. C. (avv.ti Carbone e Honorati).

1. Atto amministrativo – Obbligo a provvedere della P.A. – Provvedimenti inoppugnabili – Richiesta di autotutela – Silenzio rifiuto – Inconfigurabilità.

2. Atto amministrativo – Inoppugnabilità – Silenzio rifiuto – Obbligo a provvedere della P.A. – Non sussiste.   

1. – Per giurisprudenza costante, l‘Amministrazione non ha in genere alcun obbligo a provvedere in relazione ad istanze di ritiro di provvedimenti divenuti inoppugnabili; infatti, l‘esercizio del potere di autotutela, rimandando ad una valutazione tipicamente discrezionale sull‘annullamento o sulla revoca e rispetto al silenzio serbato dall‘Amministrazione su istanze finalizzate a sollecitare l‘esercizio di detto potere, determina la non configurabilità del ricorso al rimedio di cui all‘art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non sussistendo il presupposto dell‘obbligo di provvedere.

2. La potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti che versano in condizioni di inoppugnabilità è rimessa alla più ampia valutazione di merito dell‘Amministrazione in relazione all‘attualità dell‘interesse pubblico che giustifichi il riesame della vicenda; ciò esclude che, attraverso lo strumento della formalizzazione del silenzio rifiuto, possa ottenersi a mezzo di ricorso impugnatorio una dichiarazione di obbligo a provvedere che verrebbe a sostituirsi ed a sovrapporsi a valutazioni di merito che restano riservate alla sfera di competenza dell‘Amministrazione.

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